Europa è anche giustizia e
diritti
01.01.2008 -
Nel 2007 le Corti europee, la
Corte dei diritti dell'uomo del
Consiglio d'Europa e la Corte
delle Comunità europee, hanno
emesso centinaia di sentenze o
decisioni. Alcune hanno
riguardato il tema
dell'informazione. Una decisione
del 7 giugno della Corte dei
diritti dell'uomo fa infatti il
punto sulla pubblicazione delle
trascrizioni delle
intercettazioni telefoniche, il
diritto di cronaca e il diritto
all'informazione. Essa prende
spunto dal caso di due
giornalisti condannati dai
tribunali francesi per aver
pubblicato un libro - corredato
da alcuni verbali di
intercettazioni - sul sistema di
intercettazioni illegali durante
la presidenza Mitterand. Le
condanne erano motivate con la
tutela del segreto istruttorio,
ma la Corte del Consiglio
d'Europa, che opera in
applicazione della Convenzione
dei diritti dell'uomo, ha
ammesso che - pur avendo i due
autori violato le leggi sul
segreto istruttorio - è
prevalente l'esigenza del
pubblico di essere informato sul
procedimento giudiziario in
corso e sui fatti narrati dai
due, purché i giornalisti
riportino fatti veri in modo
corretto. La sentenza afferma
fra l'altro che "il diritto
della stampa di informare su
indagini in corso e quello del
pubblico di ricevere notizie su
inchieste scottanti prevalgono
sulle esigenze di segretezza".
Inoltre la Corte di Strasburgo
ha sottolineato che non devono
essere i giornalisti a
dimostrare di non aver violato
il segreto istruttorio, ma
devono essere le autorità a
dimostrare l'effetto negativo
della pubblicazione sulla
presunzione d'innocenza di un
imputato. Sempre in tema di
rapporti fra informazione e
politica, in ottobre la Corte
europea dei diritti dell'uomo ha
condannato la Moldova a
risarcire un giornalista
condannato dai tribunali
nazionali per aver richiamato in
un articolo i legami di un
parlamentare e dei suoi parenti
con la cattiva gestione dei
trasporti pubblici.
Nell'occasione, la Corte ha
ammesso che in molti Paesi
l'interferenza con la libertà di
stampa è giustificata da leggi
finalizzate a perseguire il
"legittimo obiettivo" di
proteggere la dignità e la
reputazione delle persone, e che
ciò era valido anche in questo
caso. Inoltre non ha ravvisato
violazioni della libertà di
stampa per parte dell'articolo
che non appariva suffragato da
prove e che poteva
effettivamente essere lesivo
della reputazione del
parlamentare. La Corte ha
dichiarato quindi che c'era
stata violazione dell'art. 10,
poiché il giornalista aveva
preso la precauzione di
ricordare che aveva citato o
riassunto altrui dichiarazioni,
fra cui relazioni ufficiali
delle autorità dei trasporti. È
inoltre emerso che negli
articoli erano contenute precise
dichiarazioni di fatto, come i
legami familiari tra il politico
e i dirigenti.
(fonte: Osservatorio sulla
legalità e sui diritti)