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di Domenico
Gallo
13 luglio 2002
E'
accaduto che la Nato la notte del 23 aprile 1999 ha attaccato
gli studi della televisione di stato jugoslava, provocando la
morte di 16 persone.
L'episodio bellico è stato fortemente contestato dalle
organizzazioni dei diritti umani, in primis Amnesty
International: organizzare attacchi contro civili e strutture
civili è drasticamente proibito dalla convenzioni
internazionali e la strage che ne è seguita costituisce un
evidente illecito internazionale.
I parenti di alcune vittime che, per loro sfortuna conoscevano
l'Italiano, dopo aver subito gli effetti dei nostri
bombardamenti, hanno letto la Costituzione italiana che
garantisce i diritti fondamentali dell'uomo. Per questo hanno
citato in giudizio, innanzi al Tribunale civile di Roma, la
Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministro della
Difesa chiedendo che il Giudice accertasse se i loro congiunti
avevano il dovere di morire o se anche per essi valeva il
principio che la vita umana vale qualcosa, tanto che non può
essere soppressa, se le convenzioni internazionali lo vietano.
C'è da premettere che in Italia non è mai esistito il
principio dell'immunità degli atti di sovranità che vige nel
più civile ordinamento degli Stati Uniti. Esisteva una più
modesta immunità degli atti puramente politici (come
promulgare una legge o indire un referendum), che non possono
essere sottoposti a sindacato giurisdizionale. Intanto di
fronte alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo si è svolta
un'altra causa promossa in questi giorni da altri parenti
della vittime della stessa strage della tv jugoslava. Qui i
giudici di Strasburgo hanno rivolto una domanda al Governo
italiano: «La dottrina dell'immunità della sovranità è
riconosciuta nel diritto italiano?». A questa domanda il
co-agente italiano ha risposto richiamando la dottrina
dell'immunità degli atti politici ed ha poi dichiarato: «E'
perfettamente possibile arguire che, mentre la partecipazione
dell'Italia alla campagna militare contro la Repubblica
Federale Jugoslava è essa stessa un atto politico, come tale
insuscettibile di sindacato giurisdizionale, non vi sono
ostacoli al sindacato giurisdizionale rispetto alle singole
operazioni eseguite in tale contesto (come per esempio il
bombardamento dell'edificio della RTS) sulla base
dell'allegazione che esse sono state illecite ed hanno causato
danni ingiusti a singoli individui ». Com'è noto alle
Corti internazionali non si possono raccontare balle. Per
questo - in via eccezionale? - il co-agente italiano ha detto
la verità. Ma torniamo al giudizio pendente innanzi al
Tribunale di Roma. L'avvocatura dello Stato (il Governo) non
ha speso una parola per controbattere gli argomenti giuridici
dei parenti delle vittime. Ha invocato semplicemente la
carenza di giurisdizione, cioè ha detto che il giudice non
doveva permettersi di giudicare. Poiché tale maleducata
eccezione, aveva una possibilità di essere accolta
equivalente a zero, l'Avvocatura, per bloccare il giudice
naturale del processo, ha chiamato in soccorso le Sezioni
Unite della Cassazione, adoperando un espediente procedurale:
il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione. Quando
viene proposto il Regolamento preventivo il giudice deve
fermarsi ed attendere che le Sezioni Unite risolvano il
problema. Ma, nonostante la giurisprudenza consolidata delle
Sezioni Unite, è accaduto un «miracolo»: le Sezioni Unite
hanno cambiato il proprio orientamento, dichiarando
ammissibile il ricorso dell'Avvocatura. Entrando nel vivo del
problema, le Sezioni Unite affermano: «La domanda riferisce
allo Stato italiano una responsabilità che è fatta dipendere
da un atto di guerra, in particolare da una modalità di
conduzione delle ostilità belliche rappresentata dalla guerra
aerea». Quindi sentenziano: «La scelta di una modalità di
conduzione delle ostilità rientra fra gli atti di Governo».
Si tratta di atti che costituiscono manifestazione di una
funzione politica, rispetto alla quale non è possibile
configurare una situazione di «interesse protetto a che gli
atti in cui si manifesta assumano o non assumano un
determinato contenuto». Ragion per cui «rispetto ad atti di
questo tipo nessun giudice ha il potere di sindacato circa il
modo in cui la funzione viene esercitata». Terribili parole!
Peccato che i parenti delle vittime non hanno mai chiesto al
giudice italiano di sindacare le scelte di politica
internazionale del nostro governo, né tanto meno di sindacare
le modalità di conduzione della guerra aerea. Hanno avuto
solo l'ardire di chiedere al giudice italiano di valutare se
la strage compiuta in loro danno, con la collaborazione attiva
dell'Italia - «umanitariamente» bombardante -, fosse stata
realizzata secondo diritto o meno, poiché - in teoria -
esiste un diritto che regola anche queste cose. La teoria
avanzata dalle Sezioni Unite è veramente singolare. Infatti
è la prima volta che in Italia una strage viene dichiarata un
atto politico e gli viene fornita l'immunità giurisdizionale.
Dal punto di vista delle fenomenologia giuridica, una strage
non è un atto deliberativo ma una operazione materiale, come
ha osservato in proposito il co-agente italiano a Strasburgo.
Tuttavia se la si fosse considerata nella sua natura di
operazione materiale, la strage non avrebbe potuto essere
coperta con il velo protettivo dell'atto politico. Ecco perché
le Sezioni Unite, a prezzo di una audace forzatura logica e
della lingua italiana, definiscono la strage una «modalità
di conduzione della guerra aerea». La dilatazione
all'infinito del concetto di atto politico però non bastava a
mettere al riparo l' «atto di Governo» da ogni critica
giuridica. Esistono dei Trattati internazionali che
assoggettano gli atti dei Governi a regole giuridiche e ne
limitano la libertà, vietando - per esempio - il genocidio,
la tortura o i crimini di guerra. A questo riguardo le Sezioni
Unite osservano: «Le norme del Protocollo di Ginevra del 1977
e della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, hanno come
oggetto la protezione dei civili in caso di attacchi, ma in
quanto norme di diritto internazionale regolano i rapporti fra
Stati», inoltre le leggi che hanno dato applicazione ai
Trattati internazionali nel nostro ordinamento interno «non
contengono norme espresse che consentono alle persone offese
di chiedere allo Stato riparazione dei danni loro derivati
dalla violazione delle norme internazionali».
Traducendo in soldoni, le Sezioni Unite hanno espresso un
concetto molto semplice: i trattati internazionali sono pezzi
di carta, specialmente quelli che proteggono i diritti umani.
Oggi in Italia il potere esecutivo, grazie a questa miracolosa
ordinanza delle Sezioni Unite, è diventato, nelle relazioni
internazionali, un princeps legibus solutus, con la
conseguenza che Berlusconi è diventato come Bush: può
bombardare chi, come e quando vuole, senza il fastidio di
dover rispondere delle sue azioni di fronte ai giudici. Questo
perché, come ci insegnano i sommi giudici, di fronte
all'esercizio della funzione politica di compiere un
bombardamento ed una strage conseguente, non si possono
contrapporre «situazioni soggettive protette». Con buona
pace della costituzione italiana.
Fonte: Il Manifesto
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