La tutela dei reporter di guerra

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Introduzione

La tesi affronta il problema della tutela dei reporter di guerra.
In una parte iniziale sono analizzati il sistema dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario: da questi principi deriva il diritto degli inviati ad essere tutelati.
Partendo da alcuni diritti umani fondamentali (diritto alla vita, libertà di espressione, divieto di tortura) strettamente connessi con il lavoro svolto dal giornalista di guerra, e collegati anche alle situazioni di pericolo in cui l’attività si sviluppa, si può comprendere come una prima tutela sia rappresentata dal fatto che l’inviato è un essere umano. Ogni essere umano è dotato di alcuni diritti fondamentali che sono tutelati sia a livello nazionale che internazionale: questo è il primo punto da cui si deve sviluppare un adeguata tutela dei giornalisti di guerra.
Proprio partendo da questa prima conclusione, sono state prese in esame Carte e Convenzioni sviluppate in tutto il mondo per osservare che importanza venisse data a quei tre diritti fondamentali. Il documento più importante nel settore dei diritti umani, a livello internazionale, è la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo del 1948: dai principi definiti in questo testo sono derivate tutte le altre carte che salvaguardano le libertà fondamentali. Queste carte a tutela dei diritti dell’uomo sono state emanate in ogni parte del mondo: Dichiarazione americana dei diritti e doveri dell’uomo (1948), Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (1950), Convenzione americana sui diritti dell’uomo (1969), Carta africana dei diritti dell’uomo e dei popoli (1981), Carta araba dei diritti dell’uomo (1994), Carta dei diritti fondamentali dell’unione europea, (2001). In tutti questi documenti il diritto alla vita e la libertà d’espressione hanno un posto fondamentale tra i principi che sono sanciti. Anche il divieto di tortura è previsto espressamente in tutte le Carte o le Convenzioni, inoltre proprio per cercare di porre un vero e proprio “veto” a questo atto, sono state creati alcuni strumenti appositi: Convenzione contro la tortura e gli altri trattamenti o punizioni crudeli, inumane o degradanti (1984), Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene inumane e degradanti (1987). É stata presa in esame anche la Costituzione italiana per comprendere, come anche a livello nazionale, in questo caso in Italia, i 3 diritti siano fondamentali: diritto alla vita art. 2 Cost., libertà di espressione art. 21 Cost.
L’analisi poi si sposta sul protagonista di questa tesi, il reporter di guerra, analizzando quella che è stata l’evoluzione del suo lavoro: ogni guerra è stata raccontata in modo diverso questo dipendeva dal ruolo, che gli Stati, volta per volta hanno deciso di dare ai giornalisti. Ci sono state guerre in cui i giornalisti erano insieme alle truppe (Guerra di Crimea); altre in cui i giornalisti sono stati critici contro la guerra (Guerra del Vietnam); altre ancora dove ai giornalisti non è stato dato il permesso di avvicinarsi (Kosovo, Cecenia) e poi le ultime guerre (Afghanistan, Iraq) dove o fai parte della milizia (giornalisti embedded) o ti uccidono.
L’ultima parte del lavoro analizza gli strumenti di tutela veri e propri. Da tempo si sono sviluppate associazioni ed organizzazioni, a tutela dei giornalisti, che combattono per la libertà d’espressione sia a livello internazionale (INSI, IFJ, IPI) che a livello regionale (Carta di Gubbio, Carta di Firenze per un giornalismo libero, Carta europea dei diritti dell’informazione) e nazionale (FNSI, Inpgi). Accanto a queste associazioni di categoria, la tutela più ampia data al settore degli inviati di guerra deriva dal diritto internazionale umanitario, principalmente dalle Convenzioni di Ginevra del 1949 e tra queste la IV Convenzione che concerne la protezione delle persone civili in tempo di guerra e il I Protocollo aggiuntivo del 1977. Basilari per la tutela sono l’art. 3, comune a tutte e quattro le Convenzioni, e ancora più importante l’art. 79 del Protocollo aggiuntivo intitolato “Misure a protezione dei giornalisti”.

   
   

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