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Capitolo I
Diritti Umani e Diritto Internazionale Umanitario
1.1
Premesse Terminologiche
Questi primi paragrafi sono un’introduzione alla parte centrale del
lavoro che si svilupperà a partire dal
Capitolo III.
In questa parte di premesse terminologiche sono presi in esame due
diversi sistemi a livello internazionale, quello dei Diritti umani e
quello del Diritto internazionale umanitario.
Nel sistema dei diritti umani sono sanciti tutti i diritti dell’uomo
mentre il sistema del Diritto internazionale umanitario sviluppa la
tutela di questi diritti inalienabili e di queste libertà fondamentali
in caso di pericolo, sia a livello interno che internazionale.
Esistono alcune differenze tra i due sistemi soprattutto nel campo
della applicazione e anche dell’estensione del loro potere. Ma, visto
l’ambito d’applicazione similare, la tutela dell’uomo, si sviluppa una
commistione e a volte casi di sovrapposizioni tra questi diritti:
alcuni articoli presenti nelle diverse Convenzioni o Carte cercano di
trovare una soluzione a questo problema introducendo deroghe che a
volte non rendono applicabili alcune tutele in caso di situazioni di
guerra o di pericolo.
1.1.1
Diritti Umani
I diritti umani sono dei diritti innati e inalienabili della persona
umana che derivano dalle teorie filosofiche e giuridiche. Il diritto
naturale da cui derivano è un diritto che si manifesta e che non è
emanato: in sostanza i diritti umani nascono con l’individuo
indipendentemente dall’esistenza di norme giuridiche che li
contengano. Da questi presupposti deriva il carattere vincolante dei
diritti umani fondamentali come norme che discendono direttamente dai
principi del diritto e che sono state poi raccolte nella Carta delle
Nazioni Unite. I diritti umani quindi, quale fondamento della persona
umana, diventano obbligatori per gli Stati in virtù dell’appartenenza
alla comunità internazionale.[1]
Le norme internazionali a protezione dei diritti umani, rappresentano
una delle più grandi conquiste dell’umanità e derivano dal
riconoscimento universale della dignità umana e dei diritti
inalienabili della persona: diritti uguali per tutti gli esseri umani
senza alcuna discriminazione di razza, sesso, religione, lingua o
altro.
L’incorporazione dei diritti umani nell’ambito delle prime
dichiarazioni nazionali o internazionali, come pure nelle carte
costituzionali, ha introdotto il termine di “diritti fondamentali” e
di “libertà fondamentali”. Il concetto di “uomo” in questo contesto si
riferisce all’essere umano nel senso più ampio e generico
dell’espressione. Spesso il termine uomo si confonde con individuo:
“Concezione antropologica che riduce l’uomo alla sola essenza fisica”[2].
I diritti dell’uomo prendono in esame sia il corpo che lo spirito; è
quindi preferibile riferirsi all’uomo in quanto persona, corpo e
coscienza.
Non basta questo a fare dell’uomo un soggetto sottoposto a tutela. La
persona è dotata di prerogative che la spingono a fare, ad agire e in
ogni caso a proteggersi. Tali prerogative non costituiscono ancora dei
“diritti”: per acquisire questa natura devono essere previste e
disciplinate da una norma giuridica. Nella preistoria del diritto, la
protezione era limitata ad alcuni diritti di tipo naturale: la vita,
l’integrità fisica. Inoltre tali diritti erano presi in esame nel
rapporto interindividuale. Nella seconda fase, che inizia con il
medioevo, i diritti dell’uomo nascono dall’instaurazione di un
rapporto dialettico tra sudditi e sovrano e di conseguenza i diritti
dell’uomo rappresentano una limitazione dei diritti. Solo in una
terza fase questi diritti assumono il valore di diritto positivo, in
quanto entrano a far parte delle leggi fondamentali degli Stati
moderni. Infine nell’epoca moderna c’è un’apertura: si assiste
all’internazionalizzazione dei diritti dell’uomo.
I diritti dell’uomo hanno acquistato rilevanza e ulteriore risalto a
livello universale con la Dichiarazione Universale dei Diritti
dell’Uomo
[3]. Questa dichiarazione divenne
il punto di partenza per la creazione di un sistema di diritti
universali e positivi: universali perchè si riferiscono a tutti gli
uomini; positivi perchè pongono le basi per la creazione di un diritto
dove queste “libertà fondamentali” non saranno solo tutelate ma anche
riconosciute e protette. Il testo ha lo scopo di formulare dei
“principi” e non quello di promulgare norme giuridiche idonee ad una
concreta applicazione.
I principi generali sulla protezione dei diritti umani sanciti nello
Statuto delle Nazioni Unite e nella Dichiarazione universale dei
diritti dell’uomo, che si sono tradotti in diritto positivo, grazie
all’adozione di strumenti convenzionali, sono stati incorporati nel
diritto internazionale generale, estendendo la loro applicazione a
tutta la comunità internazionale. Le norme convenzionali a protezione
dei diritti umani divenendo diritto consuetudinario, costituiscono
degli obblighi erga omnes, vincolanti tutti gli Stati della comunità
internazionale. I diritti umani sarebbero compresi tra quelle “norme
imperative di diritto internazionale generale, accettate e
riconosciute dalla comunità internazionale nel suo insieme come norme
alle quali nessuna deroga è permessa e che non possono essere
modificate se non da nuove norme di diritto internazionale che abbiano
lo stesso carattere”
[4]. Il rispetto di questi
diritti, posto a fondamento delle relazioni internazionali
contemporanee, entra a far parte di quelle norme di status speciale
dell’ordinamento che non possono essere rimesse in discussione: si può
quindi sostenere che i diritti fondamentali dell’uomo possano essere
compresi fra le norme che costituiscono norme imperative del diritto
internazionale.
Sulla base della Carta delle Nazioni Unite e della Dichiarazione
Universale dei diritti dell’uomo sono nate altre Carte, Dichiarazioni
e Protocolli a livello internazionale, nazionale e regionale che hanno
preso come punto di partenza sia i diritti elencati in questi
documenti sia il valore universale che si è voluto dare a questi
diritti.
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani si basa su quattro
pilastri fondamentali. In primo luogo i diritti della persona (diritto
all’eguaglianza, alla vita, alla libertà, alla sicurezza, ecc.). Vi
sono poi i diritti che spettano all’individuo nei suoi rapporti con i
gruppi sociali cui partecipa (diritto alla riservatezza della vita
famigliare, diritto di sposarsi, libertà di movimento all’interno
dello stato nazionale, diritto di proprietà, libertà religiosa). Il
terzo gruppo è quello dei diritti politici che derivano dalla
partecipazione del cittadino all’attività di governo del suo stato
(libertà di pensiero e di riunione, diritto di elettorato attivo e
passivo, diritto di accesso al governo e all’amministrazione
pubblica). L’ultima categoria riguarda i diritti che si esercitano nel
campo economico e sociale (diritto di lavoro ed ad un’equa
retribuzione, diritto al riposo, diritto all’assistenza sanitaria,
ecc.)[5].
É importante rilevare che nonostante ogni stato conservi una larga
possibilità di manovra nell’applicazione del sistema dei diritti
umani, che crea delle divergenze tra Stati in relazione alla maniera
in cui vengono applicate le varie clausole di salvaguardia ( poste
allo scopo di lasciare agli Stati un certo margine di manovra), si è
gradualmente creato un nucleo ristretto di valori e criteri
universalmente riconosciuti e accettati da tutti gli Stati. Questo si
può notare in un discorso tenuto nel 1977 dall’allora Segretario di
Stato Statunitense Cyrus Vance. A suo giudizio[6],
il sistema dei diritti umani si potrebbe suddividere in tre
componenti: il primo nucleo riguarderebbe l’uomo e il diritto alla
vita e alla sicurezza della sua persona (diritto a non essere
torturati né ad essere uccisi illegalmente); del secondo gruppo
farebbero parte i diritti fondamentali della persona umana ( lavoro,
alimentazione, protezione sanitaria); l’ultimo gruppo di diritti è
costituito dai diritti civili e politici (libertà di manifestazione
del pensiero, libertà di associazione, ecc.). Questa graduatoria si
allontana dalla concezione tradizionale dell’occidente, per venire
incontro alle aspirazioni e alle concezioni ideologiche del Terzo
Mondo.[7]
1.1.2
Diritto internazionale umanitario
Il Diritto umanitario è il corpo di norme internazionali che governano
le situazioni di conflitto armato, sia di carattere nazionale che
internazionale. Fanno parte del diritto umanitario quei diritti umani
che sono comunque e sempre inderogabili, anche nelle situazioni più
estreme: ad esempio il divieto della tortura e della schiavitù, la
libertà di pensiero e di religione, il principio di non
discriminazione. Il diritto alla vita, ovviamente violato dalla stessa
natura della guerra, è in ogni modo ribadito nella misura del
possibile, ad esempio attraverso il divieto d’esecuzioni arbitrarie.
Il Diritto internazionale umanitario può essere definito come
“l’insieme dei principi generali, delle norme generali e
consuetudinarie dirette a proteggere, in modo immediato, tutti quanti
gli esseri umani che, senza loro colpa si trovino in situazioni di
grave emergenza dovute ai fatti dell’uomo o eventi della natura”
[8].
Il sistema dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario
condividono lo stesso obiettivo: la tutela degli esseri umani. Da qui
deriva la possibilità d’interrelazioni fra i due sistemi. Il diritto
umano, però, si applica in tempo di pace e le sue norme sono
derogabili in caso di particolare emergenza (vedi 1.1.3); inoltre, in
caso di conflitti armati interni, i soggetti di natura non statale (
ribelli, gruppi rivoltosi, ecc) impegnati negli scontri, non sono
vincolati a rispettare le norme del diritto umano, che si rivolgono
invece alle azioni d’organi statali. Il diritto umanitario, con la sua
natura di lex specialis, è utilizzato proprio in situazioni di guerra,
s’impone a qualsiasi parte del conflitto, sia essa Stato, gruppo di
ribelli o altro, e le sue regole non possono essere derogate in alcuna
circostanza[9].
Il diritto umanitario, infatti, si inserisce nel più ampio tema del
“diritto di guerra” degli inizi del secolo.
Le guerre sono sempre esistite ed è necessario offrire un’adeguata
protezione sia alle popolazioni civili sia a chi non è più in grado di
difendersi: proprio per questo il diritto umanitario interviene in
qualsiasi tipo di conflitto per tutelare tutte le parti in causa,
garantendo a ciascuna parte gli stessi diritti e doveri. Queste
disposizioni prevedono che il diritto umanitario sia attuato, anche se
con un’estensione normativa minore, in caso di guerre civili:
conflitti che si sviluppano dentro i confini di un medesimo stato.
Il diritto umanitario si articola principalmente in: “Diritto
dell’Aja”, con il quale i belligeranti subiscono dei limiti nella
scelta di mezzi e metodi di combattimento al fine di limitare la
guerra ad attacchi contro obiettivi necessari al risultato delle
operazioni militari; e “Diritto di Ginevra” che impone alle parti in
guerra l’obbligo di proteggere le persone che non partecipano alle
ostilità o non sono più in grado di parteciparvi in quanto ferite o
prigioniere.[10]
Parlando di “Diritto di Ginevra” si fa riferimento alle quattro
Convenzioni di Ginevra del 1949: la I Convenzione a protezione dei
feriti e malati nella guerra terrestre; la II a protezione dei feriti,
malati e naufraghi nella guerra marittima; la III a protezione dei
prigionieri di guerra e la IV a protezione della popolazione civile.
Le convenzioni sono state poi affiancate da altri due protocolli
adottati sempre a Ginevra nel 1977: il I ad integrazione della
disciplina dei conflitti armati internazionale e il II nell’ambito dei
conflitti armati non internazionali.
Le quattro convenzioni di Ginevra contengono un articolo comune,
l’articolo 3[11],
che riguarda i conflitti armati a carattere non internazionale, che si
verificano nel territorio di uno degli stati contraenti. Tale articolo
contiene un insieme di divieti inderogabili, in qualsiasi luogo e in
qualsiasi circostanza. Esso vieta: la violenza contro la vita e le
persone; la cattura di ostaggi; l’oltraggio alla dignità personale; i
trattamenti umilianti e degradanti; l’emissione di sentenze di
condanna e le esecuzioni effettuate senza regolare processo.
1.1.3
Rapporto tra le norme dei Diritti Umani e il Diritto
Internazionale Umanitario
In relazione ai diritti umani si è sempre sottolineato il carattere di
diritti inerenti alla persona umana, che per questo prescinde da
qualunque rapporto di nazionalità e da qualunque relazione di tempo e
di luogo. Il diritto internazionale umanitario si basa invece
sull’esigenza di proteggere determinate persone che si trovino in
situazione d’emergenza: diviene basilare la relazione spazio e tempo.
La prima differenza concettuale che si evidenzia tra i due sistemi
deriva dalle circostanze d’applicazione di un diritto o dell’altro: i
diritti umani vengono applicati a prescindere dalla situazione
specifica in cui si trova una persona; il diritto internazionale
umanitario presuppone condizioni di particolarità e pericolo che
meritano una protezione speciale.
In passato, si era sviluppata un’ulteriore differenza: i diritti
dell’uomo riguardavano le relazioni tra individuo e stato. Questa
concezione nasceva dalla nozione storica dei diritti dell’uomo che si
sviluppava all’interno d’ogni singolo Stato come manifestazione di
coscienza dell’individuo di fronte alla pubblica autorità. Il diritto
internazionale umanitario si sviluppava soltanto nei rapporti fra
Stati. Sono gli Stati belligeranti che s’impegnano ad un determinato
trattamento delle persone che si trovano in particolari situazioni di
pericolo.
L’evoluzione a livello internazionale ha fatto sfumare questa
differenza: non si può quindi delineare una divergenza d’applicazione
così precisa. Il rapporto individuo-Stato non è più esclusivo, da ciò
è derivata un’evoluzione che ha visto l’applicazione dei diritti umani
anche nei rapporti tra individui. Anche nel campo del diritto
internazionale umanitario si può giungere alla stessa conclusione: non
più rapporto tra singoli stati, ma anche tra individui.[12]
Altre differenze possono essere rilevate nella fase d’applicazione del
diritto che deriva da un’ipotesi di violazione dello stesso. Il
diritto internazionale umanitario si preoccupa molto di quest’aspetto:
in tutte le Convenzioni sono tracciati con precisione i comportamenti
che devono essere considerati violazioni del diritto umanitario;
inoltre vengono definite anche le pene e le sanzioni che devono essere
applicate a queste violazioni. Al contrario nel sistema dei diritti
umani non sono previste sanzioni: definendo i diritti e le libertà si
affermano anche le violazioni ma non vengono precisate delle pene da
applicare nel caso in cui queste violazioni avvengano. Infatti, nelle
convenzioni internazionali esistenti non vi è nessuna norma che
definisce esplicitamente un reato né le sanzioni che ne derivano. Le
violazioni di un diritto umano sono viste come un illecito e la
sanzione è rinviata all’ordinamento dello Stato per accertare
l’illecito e definire le conseguenze penali che dallo stesso derivano.
Quindi è solo il diritto internazionale umanitario che sviluppa
un’attività di codifica delle sanzioni conseguenti alle violazioni
inserendole all’interno degli stessi accordi internazionali.
Esiste tuttavia un settore comune nel quale sono rilevabili delle
sovrapposizioni tra i due diritti. Gli strumenti internazionali in
materia dei diritti umani contengono, in genere, una norma che rende
applicabile le disposizioni dell’atto anche in situazioni d’emergenza.
Ad esempio, l’art. 15 della Convenzione Europea per la salvaguardia
dei Diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali[13]
dispone che: “ 1. In caso di guerra o in caso di altro pericolo
pubblico che minacci la vita della nazione, ogni Alta Parte Contraente
può prendere misure in deroga agli obblighi previsti dalla presente
Convenzione, nella stretta misura in cui la situazione lo richieda e a
condizione che tali misure non siano in contraddizione con gli altri
obblighi derivanti dal diritto internazionale. 2. La disposizione
precedente non autorizza alcuna deroga all'articolo 2, salvo per il
caso di decesso causato da legittimi atti di guerra, e agli articoli
3, 4 (paragrafo 1 e 7).”[14]
Formulazioni analoghe si ritrovano in altri testi del medesimo sistema
dei diritti dell’uomo: art. 4 del Patto sui diritti civili e politici
dell’ONU e nell’art. 27 della Convenzione interamericana. Nessuna
disposizione simile è menzionata nella Carta africana dei diritti
dell’uomo e dei popoli[15].
Da queste disposizioni ne deriverebbe che: in caso di situazione di
conflitto armato a carattere interno o internazionale, è sospesa
l’applicazione delle norme del sistema dei diritti dell’uomo e viene
applicato il diritto umanitario. La soluzione non è così semplice
perchè nelle stesse disposizioni, com’è enunciato dal paragrafo 2 del
art. 15 della Convenzione Europea, sono previste delle deroghe che
fanno si che questo passaggio da un sistema all’altro non si possa
compiere. L’art. 15 che contiene questa disposizione non ammette
nessuna deroga all’art. 2 (diritto alla vita), agli art. 3 (divieto di
tortura) e 4 par. 1 e 7 (divieto di schiavitù) . Questo comporta che
un complesso di diritti garantito dalle disposizioni sui diritti
dell’uomo, continua ad applicarsi nonostante l’esistenza di uno stato
di guerra. Ne deriva una sovrapposizione tra i due sistemi: da un lato
le norme del diritto umanitario applicabili in situazioni di pericolo
e dall’altro il sistema dei diritti dell’uomo.
Note:
[1]
Nell’opinione della Corte Internazionale di Giustizia (Organo
giurisdizionale delle Nazioni Unite).
[2]
Claudio, Zanghì, La protezione internazionale dei diritti
dell’uomo, Torino, G. Giappichelli Editore, finito di stampare
nel mese di dicembre 2002, pag. 1.
[3] Risoluzione 217 (III) adottata dall’Assemblea Generale dell’ONU a New York il 10 dicembre 1948.
[4] Claudio, Zanghì, La protezione internazionale dei diritti dell’uomo, Torino, G. Giappichelli Editore, finito di stampare nel mese di dicembre 2002, pag. 35.
[5] Antonio, Cassese, I Diritti Umani nel mondo contemporaneo, Roma-Bari, Editore Laterza, 1994, Edizione 2002.
[6] ivi: 71.
[7] ibidem.
[8] Claudio, Zanghì, La protezione internazionale dei diritti dell’uomo, Torino, G. Giappichelli Editore, finito di stampare nel mese di dicembre 2002, pag. 417.
[9] ivi: 418.
[10] ibidem.
[11]
art. 3 “. ciascuna delle Parti in conflitto sarà tenuta ad
applicare almeno le disposizioni seguenti:
1. Le persone che non partecipano direttamente alle ostilità,
compresi i membri di Forze armate che abbiano deposto le armi e le
persone messe fuori combattimento da malattia, ferita, detenzione
o qualsiasi altra causa, saranno trattate, in ogni circostanza,
con umanità, senza alcuna distinzione di carattere sfavorevole
basata sulla razza, il colore, la religione o la credenza, il
sesso, la nascita o il censo, o altro criterio analogo.
A questo scopo, sono e rimangono vietate, in ogni tempo e luogo,
nei confronti delle persone sopra indicate:
a) le violenze contro la vita e l'integrità corporale,
specialmente l'assassinio in tutte le sue forme, le mutilazioni, i
trattamenti crudeli, le torture e i supplizi; b) la cattura di
ostaggi; c) gli oltraggi alla dignità personale, specialmente i
trattamenti umilianti e degradanti...”.
[12] In conformità con l’opinione di: Claudio, Zanghì, La protezione internazionale dei diritti dell’uomo, Torino, G. Giappichelli Editore, finito di stampare nel mese di dicembre 2002.
[13] Firmata a Roma il 4 novembre 1950.
[14] Giorgio, Badiali, Testi e documenti per un corso di diritto internazionale, Rimini, Maggioli Editore, IV Edizione, 2001.
[15] Claudio, Zanghì, La protezione Internazionale dei diritti dell’uomo, Torino, G. Giappichelli Editore, finito di stampare nel mese di dicembre 2002, pag. 427.
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