La tutela dei reporter di guerra

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Capitolo II
La tutela dei reporter e i diritti umani

2.1 La tutela dei reporter di guerra: la sua derivazione dai diritti umani
La tutela dei reporter di guerra si può far derivare da alcuni diritti umani, principalmente quei diritti che vengono connessi con la persona in quanto tale. La tutela, in questo caso, può essere vista come un’estensione di tre diversi diritti umani: la libertà d’espressione, il diritto alla vita, il divieto di tortura.
Questa base di partenza è molto importante: la tutela dei reporter è affrontata maggiormente nell’ambito del diritto internazionale umanitario ma la presenza di questi diritti e divieti nell’ambito dei diritti umani è fondamentale. Il diritto alla vita è il punto di partenza di qualsiasi attività di tutela.
L’attività svolta dal Diritto internazionale umanitario è quella di far sì che questi diritti possano essere applicati anche in situazioni di pericolo: è quindi basilare sviluppare un’analisi di questi diritti nel sistema dei diritti umani per poi comprendere meglio la loro applicazione diretta in caso di guerra o di conflitti interni.
L’analisi effettuata sul sistema dei diritti umani prende in esame diverse zone nel mondo per cercare di comprendere quanta importanza è data a questi tre diritti. Vengono di seguito prese in esame Carte, Protocolli, Dichiarazioni e Convenzioni sviluppatesi a livello internazionale, regionale e subregionale. 

2.2 La libertà d’espressione, il diritto alla vita e il divieto di tortura nel sistema dei diritti umani

2.2.1
Premessa terminologica: i tre diritti
Se si pensa al lavoro svolto dai reporter di guerra nel corso della loro attività, soprattutto in caso d’estremo pericolo, si può comprendere l’importanza della tutela sviluppata dal sistema dei diritti umani. Gli inviati di guerra, come i giornalisti che svolgono la loro attività presso un qualsiasi giornale, sviluppano un’attività direttamente collegata con il diritto d’opinione e d’espressione. A livello nazionale, prendendo come esempio la Costituzione italiana, viene sancito all’art. 21 “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”[1]. Questo diritto viene enunciato anche a livello internazionale tra le libertà fondamentali.
Da questo diritto deriva l’essenza stessa del giornalismo, il giornalista è colui che vive della libertà d’espressione. Quindi la presenza di questa libertà tra i diritti umani è un’importante fonte di tutela per la nuova forma di giornalismo che si è sviluppata negli ultimi anni: un giornalismo audace che rischia solo per far avere alla gente una visione reale di guerre e conflitti, un giornalismo di guerra dove i giornalisti non si distinguono dalle truppe e dove una fotografia in più a volte può costare la vita.
Collegato sempre alla tutela dei reporter c’è il diritto umano per eccellenza: il diritto alla vita. Il diritto d’ogni persona alla vita è un diritto fondamentale che non può essere derogato in tempo di pace. Il diritto alla vita è protetto dalla legge. Sullo Stato gravano quindi due obblighi: quello di “non facere”, ma soprattutto un obbligo positivo. Quello di emanare una legislazione idonea a reprimere ogni attentato alla vita[2].
Direttamente collegato con questo articolo c’è il divieto di tortura dato che la tortura è la principale minaccia contro il diritto alla vita. Esistono altri diritti che si rapportano con il più ampio diritto alla vita: diritto alla libertà e alla sicurezza, libertà di circolazione, diritto di un trattamento umano, diritto alla libertà personale.

2.2.2
Livello Internazionale
L’ambito internazionale è il punto di partenza di questa analisi, perchè le Dichiarazioni o Convenzioni emanate a livello regionale si basano principalmente sui documenti esistenti a livello internazionale.
L’analisi si sviluppa prendendo in esame inizialmente la libertà d’espressione per poi analizzare di seguito il diritto alla vita e il divieto di tortura.
La Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo[3] inserisce la libertà d’espressione tra i diritti politici all’art. 19 “Ogni individuo ha il diritto alla libertà di opinione e di espressione, incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.”[4]
L’art. 5 sancisce che “Nessun individuo potrà essere soggetto a tortura o a trattamenti o a punizioni crudeli, inumani e degradanti”[5]
Altri strumenti a livello internazionale hanno adottato norme che pongono un divieto alla tortura: art. 7[6] del Patto internazionale sui diritti civili e politici; art. 1[7] della Dichiarazione sulla protezione di tutte le persone sottoposte a tortura ed altri trattamenti crudeli, inumani degradanti.[8]
Un importante documento creato a protezione degli individui contro la tortura è stato creato a livello internazionale da parte delle Nazioni Unite: la Convenzione contro la tortura e gli altri trattamenti o punizioni crudeli, inumane o degradanti.[9] É previsto, al suo interno, un obbligo generale da parte di tutti gli Stati contraenti di considerare ogni atto di tortura quale crimine; gli organi nazionali, a partire da questo presupposto, devono adottare appositi strumenti giuridici necessari per l’attività di sanzione[10].
D’estrema importanza è l’art. 2 par. 2, della suddetta Convenzione, che non ammette deroghe contro questo divieto: nessuna situazione di natura contingente, come un conflitto armato, l’instabilità politica interna, un’emergenza di carattere pubblico, potranno essere invocate quali condizioni utili per giustificare la tortura.[11] Essendo le Nazioni Unite un’organizzazione a livello internazionale e questa Convenzione uno strumento a carattere universale è importante la presenza di questo articolo che non permette nessuna deroga contro la tortura considerata una delle più gravi violazioni dei diritti dell’uomo.
 Altro importante contributo deriva dall’UNESCO[12]. I ripetuti episodi che hanno visto la libertà di stampa e gli operatori vittime lese nell’esercizio del loro diritto di esprimere liberamente le loro opinioni e di comunicarli al pubblico senza incorrere in rischi, sono stati tenuti in considerazione dall’UNESCO per la produzione di una serie di Dichiarazioni[13] in occasione d’incontri a carattere regionale che hanno coinvolto giornalisti e addetti al settore della stampa[14]. Nel settore più specifico della comunicazione e dei media numerose sono le Risoluzioni[15]ed i Programmi d’Azione dell’UNESCO che possono collegarsi direttamente alla tematica della tutela dei diritti umani fondamentali[16].  

2.2.3  Continente Europeo
Un altro strumento di tutela molto importante, riferito in questo caso non all’intero sistema internazionale, ma al continente europeo è la Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali[17] .  L’articolo 10 di questa convenzione enuncia “Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza considerazione di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre ad un regime d’autorizzazione le imprese di radiodiffusione, di cinema o di televisione.”[18]. In questo caso rispetto alla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo non viene menzionato nulla sul “diritto di non essere molestato per la propria opinione” inoltre si nota un’impostazione meno internazionalistica e più collegata invece al singolo Stato.
Il diritto alla vita è previsto all’art. 2[19]. Come si può vedere l’unica eccezione ammessa è costituita dalla pena capitale, superata grazie al Protocollo n. 6[20].
Per quando riguarda il divieto di tortura questo è enunciato all’art. 3[21]. Questo articolo riproduce quasi testualmente l’art. 5 della Dichiarazione Universale[22]. Sia l’art. 2 ( diritto alla vita) che l’art. 3 (divieto di tortura) hanno portata assoluta, non prevedono alcuna eccezione e non sono suscettibili d’alcuna deroga, compresa l’ipotesi di guerra o d’altro pericolo, così come stabilito dall’art. 15 della convenzione.[23]
 L’art. 3 non fornisce, però delle spiegazioni ai termini “tortura” o di “pena e trattamento inumano o degradante”: la spiegazione è stata però elaborata dalla giurisprudenza della Commissione e della Corte europea.
Partendo dall’analisi di situazioni concrete, questi due organi, hanno definito alcuni criteri che permettono di dare delle definizioni ai termini sovra citati: un trattamento è da considerarsi inumano se è stato applicato a lungo, in maniera premeditata ed è causa, se non di vere e proprie lesioni, di manifeste sofferenze fisiche e morali; il medesimo trattamento è da considerarsi degradante, quando la sua attuazione provoca sentimenti di paura, angoscia ed inferiorità che portano alla umiliazione, avvilimento e indebolimento della resistenza fisica della persona stessa. Una pena è “inumana o degradante” quando la sofferenza o l’umiliazione che essa comporta superano quelle insite nel fatto di subire una pena legittimamente inflitta. La “ tortura”, non è un trattamento distinto dai precedenti, ma è da considerarsi una forma aggravata di trattamento inumano.[24]
Sempre collegato al divieto di tortura in Europa è stato adottato un ulteriore strumento normativo, la Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene inumane e degradanti[25]. Questa Convenzione ha lo scopo di completare la Convenzione europea dei diritti dell’uomo integrando il sovra citato art. 3. Inoltre la Convenzione è nata anche per affiancare alle procedure giudiziarie esistenti un meccanismo di prevenzione, caratterizzato da un insieme di visite effettuate da un organo appositamente istituito: il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene inumane degradanti [26].
Altri diritti essenziali presenti all’interno della Convenzione che sono importanti per la base da cui si sviluppa la tutela dei reporter di guerra sono: il diritto alla libertà e alla sicurezza[27] il cui scopo è quello di “proteggere la libertà e la sicurezza della persona da arresti e detenzioni arbitrarie”[28]; la libertà di circolazione[29], questa norma prende in esame l’individuo nella sua essenza dinamica. É importante perchè la norma si sviluppa sia verso i cittadini che verso gli stranieri, questi ultimi a condizione che la loro presenza sul territorio sia regolare in funzione del diritto interno dello Stato in cui sì trovano.[30]
Il Trattato di Nizza[31], firmato il 26 febbraio 2001 è stato molto importante nel settore dei diritti umani. C’è stata, infatti, la proclamazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. La carta è organizzata attorno a sei valori fondamentali: la libertà d’espressione è sancita nel Capo II concernente la Libertà all’art. 11 par. 1 “ Ogni individuo ha diritto alla libertà d’espressione. Tale diritto include la libertà d’opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera.” [32]  
Sempre a livello europeo è importante citare l’insieme d’iniziative sviluppate da quella che all’epoca si chiamava la Conferenza per la sicurezza e la Cooperazione in Europa. Si è svolta inizialmente a Helsinki nel 1975 e proprio l’Atto finale di questa conferenza ne rappresenta il documento fondamentale nel quale si enunciano i principi guida per la cooperazione in Europa basati sulla Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo. Nella Conferenza tenutasi a Vienna nel 1989 viene istituzionalizzata la “Dimensione Umana” della CSCE: facendo riferimento ai diritti dell’uomo esaminati durante la conferenza[33]. Il definitivo passaggio ad una struttura permanente incentrata sulla sicurezza e la cooperazione in Europa si svilupperà con il vertice di Budapest del dicembre del 1994 con il quale veniva istituito l’ OSCE[34]. Tra gli obiettivi principali che la nuova organizzazione si prefiggeva c’era anche la tutela dei diritti umani fondamentali.
Nel 1997 importante è stata l’istituzione del Rappresentante OSCE per la libertà dei mezzi d’informazione[35]. Il suo compito è di agire in situazioni di preallarme e di esaminare importanti problemi come “le condizioni particolarmente sfavorevoli per giornalisti e reporters”[36]

2.2.3.1 L’Italia
Ripercorrendo l’esame sviluppato nella sezione precedente, che concerne la valutazione degli strumenti giuridici presenti a livello europeo, per l’individuazione del diritto alla vita, la libertà di stampa e il divieto di tortura, ora si svilupperà la medesima analisi nell’ambito italiano.
La prima parte della Costituzione italiana riguarda i Principi Fondamentali. All’interno dei primi 12 articoli sono sanciti i principi sui quali si basa la Repubblica stessa. Tra questi, importante per la nostra analisi, è l’art. 2[37]. Questo articolo riconosce i diritti inviolabili dell’uomo, tra i quali il principale è il diritto alla vita: quindi, anche nell’ambito interno di una singola nazione, c’è come base assoluta dello Stato e della Democrazia l’insieme dei diritti inalienabili che costituiscono l’essere umano stesso. Direttamente collegato con questo articolo c’è l’art. 3 dove è definita l’uguaglianza tra tutti i cittadini. L’uguaglianza, a livello internazionale, è inserita tra i diritti fondamentali: solo il riconoscimento dell’uguaglianza ha come risultato una vita dignitosa per ogni uomo. Quindi il diritto alla vita, che non può intendersi come non sottoposizione alla pena di morte[38], si sviluppa come l’insieme di diversi diritti che sono riconosciuti alla persona stessa: protezione quindi delle condizioni di vita di un cittadino. Lo Stato ha quindi l’obbligo di assicurare un insieme di diritti aggiuntivi che consentano lo svolgimento adeguato della vita dell’individuo: diritto allo svolgimento della personalità (art. 2[39] Cost.), diritto alla salute (art. 32[40] Cost.) e tutela delle condizioni di lavoro ( art. 35[41] ss. Cost)[42].  
Tornando all’analisi dell’art. 2 è importante evidenziare alcuni punti che derivano dalla sua formulazione: si parla di riconoscere, che rinvia all’idea di un insieme di diritti antecedenti rispetto allo Stato[43]; è poi sancito un obbligo da parte dello Stato, quello di garantire questi diritti, è richiesto un intervento attivo da parte del potere politico per la loro piena realizzazione. L’inviolabilità, sancita come caratteristica dei diritti stessi, limita la possibilità di incidere sul contenuto e sulla effettività di questi diritti: i diritti che spettano all’uomo si considerano esercitabili nei confronti di tutti (assoluti), non cedibili ( inalienabili), non suscettibili di costituire oggetto di disposizione con atti di volontà (indisponibili e irrinunciabili), non estinguibili per il mancato esercizio da parte del titolare (imprescrittibili)[44].
Passando all’analisi della libertà di stampa, questa è sancita all’art. 21[45]. La libertà di manifestazione di pensiero, come in altri ordinamenti democratici contemporanei, trova, anche nella Costituzione italiana, una collocazione primaria. Questo perchè questa libertà viene vista come un diritto fondamentale dell’individuo, derivante dalle caratteristiche stesse dello Stato liberale, a garanzia della libertà di coscienza, di opinione e del pluralismo delle idee. I riferimenti alla libertà d’informazione sono racchiusi non solo nell’art. 21 ma anche nell’art. 15 che concerne la libertà di corrispondenza. La differenza tra questi due articoli, non risiede tanto nel contenuto, quando nelle diverse modalità che possono essere utilizzate per trasmettere il pensiero. La comunicazione epistolare, art. 15, ha carattere unipersonale e riservato, mentre la comunicazione del pensiero, art. 21, ha carattere diffuso e pubblico.[46] Si può individuare una finalità distintiva: la libertà dell’art. 15, consiste nella salvaguardia del diritto alla riservatezza dell’individuo, mentre la libertà di manifestazione del pensiero è direttamente collegata con il pluralismo delle idee.[47]
Il profilo soggettivo dell’art. 21 indica che tutti hanno diritto a manifestare liberamente il proprio pensiero senza nessuna distinzione derivante da qualifiche, status sociale o condizioni personali.[48] In conflitto con questa possibilità di tutti di usufruire pienamente di questa libertà c’è da sottolineare una peculiarità: il problema nasce dall’esistenza in Italia di un albo dei giornalisti. Il punto d’attrito emerge proprio nel momento in cui la libertà di pensiero e d’informazione di tutti, riconosciuta dall’art. 21, si scontra con l’ammissione di alcune garanzie particolari e un uso “privilegiato” dei mezzi informativi a favore di chi è iscritto all’albo.[49]
Inoltre si può notare che la stampa riceve all’interno dell’art. 21 un’attenzione particolare. Questo deriva sicuramente dal momento storico in cui è stato redatto il documento: memori delle repressioni fasciste, i padri della Costituzione, vollero vietare ogni forma di censura o di limitazione amministrativa alla libertà di stampa.[50]
L’ultimo punto da affrontare nell’analisi della Costituzione italiana è il divieto di tortura. I vari accordi internazionali a protezione dei diritti umani vietano la tortura nonché ogni trattamento crudele, disumano o degradante. Si tratta di accordi già da tempo in vigore per l'Italia. In particolare, il divieto è previsto sia nella Convenzione di Roma per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (art. 3[51]), sia nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (art. 7). Già
la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 poneva il divieto, pur con delle limitazioni di non poco conto (morale, ordine pubblico, benessere generale di una società democratica). Successivamente, nel 1984, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite approvava senza quelle limitazioni la Convenzione per la prevenzione specifica della tortura e dei trattamenti disumani, crudeli e degradanti e, nel 1987, gli Stati membri del Consiglio d'Europa adottavano la Convenzione europea per un’eguale prevenzione.
La Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti (firmata a New York il 10 dicembre 1984) in vigore dal 26 giugno 1987, vige per la Repubblica italiana dall'11 febbraio 1989, dopo il deposito dello strumento di ratifica del 12 gennaio di quell’ anno. La ratifica era preceduta dalla legge d’autorizzazione del 3 novembre 1988: e quella stessa legge conteneva l'ordine d’esecuzione. Dall'obbligo convenzionale, derivava l'obbligo per gli Stati di legiferare affinché qualsiasi atto di tortura (come pure il tentativo di  praticare la tortura o qualunque complicità o partecipazione a tale atto) fosse espressamente e immediatamente contemplato come reato nel diritto penale interno. Per di più il secondo paragrafo dell'art. 4 della Convenzione medesima prevede l'obbligo per ogni Stato parte di stabilire, per il reato stesso, pene adeguate in considerazione della sua gravità. Purtroppo, di norme italiane d’adattamento ordinario all'obbligo della Convenzione di New York non v'è tuttora traccia nel diritto penale italiano. Il principio generale del rispetto dei patti internazionali (art. 10 Cost.) implicava l'obbligo d'iniziativa legislativa del Governo italiano al fine dell'introduzione del reato di tortura nel diritto penale interno conforme alla Convenzione, sin dall'entrata in vigore per l'Italia della Convenzione. Sono attualmente quattro i disegni di legge[52] già assegnati alle Commissioni Giustizia dei due rami del Parlamento che hanno per oggetto l'introduzione del reato specifico di tortura nel codice penale italiano per i fini dell'adattamento alla Convenzione.
La Convenzione contro la tortura e i trattamenti disumani prevede poi l'istituzione di un Comitato cui possono rivolgersi gli Stati e gli individui. La Repubblica italiana è fra gli Stati che hanno dichiarato di riconoscere la competenza del Comitato. Gli individui possono pertanto rivolgersi al Comitato quando ritengono di esser vittime di una violazione degli obblighi convenzionali da parte dello Stato italiano.[53]
 

2.2.4 Continente Americano
Un contributo importante per i diritti umani si è sviluppato anche a livello americano con la creazione di due strumenti: la Dichiarazione americana dei diritti e doveri dell’uomo[54] e la Convenzione americana sui diritti dell’uomo[55].  Tra tutti i diritti protetti, la libertà di pensiero e d’espressione ha ricevuto più attenzione, infatti, questo diritto è considerato “la base essenziale per l’esistenza ed il funzionamento della democrazia”[56]. La mancanza di questa libertà contribuisce al fallimento da parte degli Stati di saper rispettare tutti gli altri diritti. Questo diritto è affermato all’art. 13[57] della Convenzione e dall’art. 4[58] della Dichiarazione.
Sempre all’interno di questi documenti si trova menzionato il diritto alla vita[59]. Per ciò che concerne il diritto ad un trattamento umano[60] questo prevede che ogni individuo abbia il diritto, non derogabile, alla sicurezza della sua persona: facendo riferimento sia all’integrità fisica che a quella mentale e morale. E’ sancito anche il diritto alla libertà personale[61]: diritto di essere protetto da una serie di abusi. In primo luogo, un individuo non può essere privato della propria libertà fisica, salvo per le ragioni ed in conformità alle norme costituzionali vigenti in un determinato Stato. L’ultimo articolo importante che fa parte di questi documenti è la libertà di movimento[62]: la dichiarazione prevede questo articolo solo a tutela dei cittadini, mentre la Convenzione ne garantisce il godimento a tutti coloro che si trovano regolarmente sul territorio dello Stato. La Convenzione garantisce anche la libertà d’ogni individuo di lasciare qualsiasi paese.
Il diritto all’integrità fisica ed il divieto alla tortura sono stati riconosciuti già dalla Dichiarazione americana e poi in seguito riconfermati nella Convenzione del 1969, ma l’America ha creato un successivo documento importante che prevede un’attività di prevenzione: la Convenzione interamericana per la prevenzione e la punizione della tortura[63].  Questo documento prevede l’adozione da parte degli Stati contraenti di strumenti idonei al fine di prevenire e punire la tortura e le offese associate alla tortura.[64]
A causa[65] della scomparsa forzata di persone avvenuta in alcuni paesi dell’America Latina importante è stata la creazione di uno strumento che cerca di tutelare l’individuo sottoposto a questo trattamento: la Convenzione interamericana sulla scomparsa forzata delle persone.[66] La Corte interamericana ha avuto modo di precisare che le scomparse forzate costituiscono un crimine contro l’umanità[67]: infatti, si sviluppano come la violazione multipla di numerosi diritti presenti sia in questa Convenzione sia in altre carte a livello internazionale e tra questi la libertà personale, il diritto alla vita ed all’integrità fisica, il divieto della tortura.[68] Gli stati membri si impegnano a non praticare, permettere o tollerare la scomparsa forzata delle persone. Importante è che la Convenzione sancisce che questa è applicata anche durante gli stati d’emergenza o in caso di sospensioni delle garanzie individuali a protezione dei diritti umani. Sono previste anche sanzioni per coloro, che all’interno della giurisdizione di un determinato Stato, commettono tale crimine. Il testo della Convenzione definisce che per aversi una “scomparsa forzata” occorre che si sviluppi una privazione di libertà sotto qualsiasi forma inoltre, tale privazione deve essere stata realizzata da agenti dello stato.[69] 

2.2.5 Continente Africano
Per quanto riguarda il continente africano, lo strumento più importante è la Carta africana dei diritti dell’uomo e dei popoli [70]. L’art. 19 parla della libertà di espressione, ma ciò che è più rilevante in questa carta è che l’esercizio di numerosi diritti (tra i quali è presente anche quello della libertà di espressione) è limitato da una serie di clausole[71]. In diversi articoli è prevista una riserva generica senza specificare quali sono le finalità per le quali l’applicazione di quel diritto è limitata.
Un’altra considerazione deve essere fatta in merito a questa carta: la mancanza di disposizioni che regolamentino la facoltà degli Stati contraenti di sospendere l’applicazione di questi diritti in circostanze eccezionali ( guerre e situazioni di pericolo pubblico). 

2.2.6  Area Medio Orientale
Nell’area medio orientale importante è stata la creazione di strumenti a livello regionale e subregionale[72]: questi strumenti, purtroppo, risentono delle divisioni presenti in questi territori e non sono stati in grado di creare una tradizione unitaria di regionalismo[73]
La Carta costitutiva della Lega Araba[74] fa comprendere bene quale era l’assetto del mondo arabo nel momento della sua creazione[75], assetto che si è riflesso nei temi affrontati dalla Carta stessa: l’irrisolto problema dell’indipendenza rimaneva uno dei temi centrali causando l’oscuramento di altri temi come i diritti umani. Infatti, la carta istitutiva della Lega non contempla esplicitamente come obiettivi la promozione e la difesa dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali[76].
Questa mancanza fu poi colmata più di venti anni dopo la nascita della Lega Araba[77]: il 3 settembre 1968 veniva adottato il progetto di istituzione di una Commissione Araba permanente per i diritti dell’uomo[78]. Importante è stata l’attività svolta da questa commissione nel processo di codificazione dei diritti umani: l’idea era di dotare il mondo arabo di una specifica e singolare codificazione dei diritti dell’uomo[79]. La Commissione, infatti, descrisse l’attività di codifica specificando come scopo la “protezione dei diritti dell’uomo e della persona araba”: da ciò deriva l’idea di particolari diritti in seno al mondo arabo. Nel 1982 la Commissione elaborò un progetto di Convenzione araba dei diritti dell’uomo[80] che costituirà il fondamento di tutti i progetti successivi. Solo nel 1993 il Progetto per la creazione di una Carta araba dei diritti dell’uomo venne ripreso in considerazione. Ma prima che la Commissione proponesse il progetto al consiglio della Lega Araba, per la definitiva adozione, una Conferenza ministeriale araba per i diritti umani tenutasi nel mese di dicembre del 1993 adottò un nuovo progetto[81]: una Dichiarazione araba dei diritti dell’uomo. Questo testo presenta delle connotazioni religiose estranee al nazionalismo arabo laico perseguito dalla Lega[82]: questa commistione tra elementi laici e religiosi potrebbe essere spiegata con la volontà di coniugare la codificazione liberale, prodotta fino a quel momento dalla Lega, con aspetti più conservatori del diritto islamico[83]. Il 15 settembre 1994 il Progetto predisposto dalla Commissione fu adottato[84] con il nome di Carta araba dei diritti dell’uomo. Il testo oltre a prendere in esame i tradizionali diritti dell’uomo aggiunge alcune disposizioni unicamente per i “cittadini”.
Oltre a questi progetti, elaborati in un contesto istituzionalmente competente della cooperazione tra Stati[85] si sono sviluppate altre iniziative importanti da parte d’istituti e organizzazioni non governative, fra questi il progetto più indicativo è il Progetto di Carta araba dei diritti dell’uomo e dei popoli[86].
Il 4 marzo 1972 fu adottata una Carta della Organizzazione della Conferenza Islamica (OCI): fu la prima organizzazione internazionale a scegliere la religione come criterio d’adesione. Nell’ambito di questa Organizzazione si è posto il problema dei diritti umani conclusosi con l’adozione di un documento chiamato “Dichiarazione di Niamey sulle libertà e i diritti dell’uomo ed il loro posto nell’Islam”[87]. L’anno dopo il Segretario generale presenta le raccomandazioni del seminario e decide la creazione di una commissione ad hoc per preparare un documento in merito: da questo nascerà la Dichiarazione islamica dei diritti dell’uomo[88]. Il testo nonostante la presenza dei tradizionali diritti umani ribadisce la superiorità della legge coranica: per quanto riguarda la libertà di manifestare le proprie opinioni questa è ammessa “... a condizione che non siano in contrasto con i principi della Shari’a[89] ” (art. 22)[90]; per quanto riguarda il diritto alla vita si afferma che “...è proibito togliere la vita...tranne se la Shari’a lo permette”, analogo limite viene applicato alle pene corporali (art. 2)[91] . Per quanto riguarda le punizioni corporali, sono puntigliosamente definite dal diritto shariatico e vietate invece dall’art. 13[92].
Inoltre per evitare qualsiasi dubbio interpretativo, le disposizioni finali specificano che “...tutti i diritti enunciati in questo documento sono subordinati alla Shari’a..... (art. 24) “...la Shari’a islamica è la sola fonte di riferimento per spiegare e chiarire ogni articolo di questa Dichiarazione” (art. 25).[93]
  Le prime versioni della Carta araba (1971, 1982) nonostante contengano una elencazione dei singoli diritti umani, ispirata ai diritti universali codificati a livello internazionale, sono sottoposte alla subordinazione della Shari’a : solo l’ultimo testo, quello del 1994[94], omette questo limite interpretativo accogliendo l’accezione universale dei diritti[95].
Inoltre, partendo dal contesto islamico e rifacendosi alla Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo bisogna tener presente un importante fattore. La maggior parte dei paesi islamici non poté prendere parte alla stesura di questo documento perchè al tempo non erano ancora indipendenti[96]questo fattore mina quella che è la riconosciuta universalità di questo documento, per la mancata presenza di un contributo islamico durante le fasi di redazione.


Note:

[1] Roberto, Triola, Codice Civile. Annotato con la giurisprudenza, Milano, Giuffrè Editore, 2003.

[2] Claudio, Zanghì, La protezione Internazionale dei diritti dell’uomo, Torino, G. Giappichelli Editore, finito di stampare nel mese di dicembre 2002, pag. 177.

[3] cfr. nota n. 3.

[4] Giulio, Umbertis, Principi di procedura penale europea. Le regole del giusto processo, Milano, Raffaello Cortina Editore, 2000. Appendice.

[5] ibidem.

[6] art. 7 “Nessuno dovrà essere soggetto a tortura o ad altro trattamento o pena crudele, inumano o degradante”.

[7] art. 1 fornisce una definizione del termine tortura “ il termine tortura indica qualsiasi atto per il quale il dolore o le sofferenze acute, fisiche o mentali, sono deliberatamente inflitte ad un individuo da parte di pubblici ufficiali o sotto loro istigazione, allo scopo di ottenere da esso o da un terzo informazioni o confessioni, di punirlo per un atto che ha commesso o che si sospetta abbia commesso, o allo scopo di intimidirlo o di intimidire altre persone”. ivi: 362.

[8] Adottata dall’Assemblea generale con Risoluzione del 9 dicembre 1975, n. 3452.

[9] Adottata dall’Assemblea generale il 10 dicembre 1984 ed entrata in vigore il 26 giugno 1987.

[10] Per assicurare la totale attuazione dei contenuti della Convenzione è stato istituito il Comitato contro la tortura (CAT). Questo Comitato deve svolgere un’attività di monitoraggio per controllare che gli Stati contraenti adottino le misure contro la tortura previste dalla Convenzione stessa.

[11] ivi: 363.

[12] UNESCO: United Nations Educational Scientific and Cultural Organization.

[13] Dichiarazione di Tbilisi, Seminario Internazionale dei giornalisti dei Paesi del Caucaso, Tbilisi, 14-16 settembre 1998; Dichiarazione di Mosca, Congresso internazionale dei giornalisti della Russia e dei Paesi baltici su “La tolleranza, i diritti umani e la libertà di stampa”, Mosca 14 novembre 1998.

[14] Claudio, Zanghì, La protezione Internazionale dei diritti dell’uomo, Torino, G. Giappichelli Editore, finito di stampare nel mese di dicembre 2002, pag. 87.

[15] Tra queste in correlazione con il tema della tutela dei reporter di guerra è opportuno citare: la Risoluzione n. 26 C/4.3, adottata nella 26a Sessione della Conferenza Generale, novembre 1991, sulla “Promozione della libertà di stampa nel mondo”; la Risoluzione n. 29 C/29, adottata nella 29a Sessione della Conferenza Generale, novembre 1997 sulla “ Condanna della Violenza contro i giornalisti”.

[16]  cfr. nota 27 ivi: pag. 88.

[17] Firmata a Roma il 4 novembre 1950 ed entrata in vigore il 3 settembre 1953. ivi: 113.

[18] Giorgio, Badiali, Testi e documenti per un corso di diritto internazionale, Rimini, Maggioli Editore, IV Edizione, 2001.

[19] art. 2 “ 1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato dalla vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il delitto è punito dalla legge con tale pena.”. cfr. nota 31.

[20] Ha abolito la possibilità di infliggere la pena capitale in tempo di pace.

[21] art.  3  “Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti”.

[22]art. 5 “Nessun individuo potrà essere sottoposto a trattamento o punizioni crudeli, inumane o degradanti”.

[23] cfr. 1.1.3 Rapporto tra le norme dei Diritti Umani e il Diritto Internazionale Umanitario. Pag. 8.

[24] Claudio, Zanghì, La protezione Internazionale dei diritti dell’uomo, Torino, G. Giappichelli Editore, finito di stampare nel mese di dicembre del 2002,  pag. 370-371.

[25] Firmata a Strasburgo il 26 novembre 1987 ed entrata in vigore il 1° febbraio 1989.

[26] Si compone di un numero di membri uguale a quello degli stati membri, scelti tra persone che si sono distinte per indiscussa moralità, per la loro competenza in materia di diritti dell’uomo e che abbiano una esperienza professionale negli ambiti regionali della Convenzione.

[27] art. 5 “1. Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della libertà, salvo nei casi seguenti e nei modi prescritti dalla legge.”.

[28] Claudio, Zanghì, La protezione Internazionale dei diritti dell’uomo, Torino, G. Giappichelli Editore, finito di stampare nel mese di dicembre 2002, pag. 182.

[29] Protocollo 4, art. 2 “1. Chiunque si trovi regolarmente sul territorio di uno stato ha il diritto di circolarvi liberamente...2. Ognuno è libero di lasciare qualsiasi paese...3. L’esercizio di tali diritti non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono previste dalla legge.”.

[30] Claudio, Zanghì, La protezione Internazionale dei diritti dell’uomo, Torino, G. Giappichelli Editore, finito di stampare nel mese di dicembre 2002, pag. 185.

[31] Neill, Nugent, The Government and Politics of European Union, Forth Edition, London, Macmillan, 1999.

[32] ivi: Appendice 1, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, pag. 567.

[33] Claudio, Zanghì, La protezione Internazionale dei diritti dell’uomo, Torino, G. Giappichelli Editore, finito di stampare nel mese di dicembre 2002, pag. 225.

[34] Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa.

[35] Decisione n. 193 adottata nella 137a Seduta plenaria del Consiglio permanente tenutasi il 5 novembre 1997.

[36] Claudio, Zanghì, La protezione Internazionale dei diritti dell’uomo, Torino, G. Giappichelli Editore, finito di stampare nel mese di dicembre 2002, pag. 228.

[37] Principi Fondamentali, art. 2 “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”. Fonte www.governo.it

[38] Ennio, Russo, Le nozioni generali del Diritto Civile, Padova, CEDAM, 2002. pag. 145.

[39] cfr. nota 52.

[40] Parte Prima, TITOLO II – Rapporti Etico-Sociali, art. 32 “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”. Fonte www.governo.it

[41] Parte Prima, TITOLO III – Rapporti Economici, art. 35 “La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni...”. art. 36 “Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione...in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa...”. Fonte www.governo.it

[42] cfr. nota 53 ibidem.

[43] Gianaluca, Gardini, Le regole dell’informazione. Principi giuridici, strumenti, casi, Bruno Mondadori, 2005, pag. 9.

[44] ibidem.

[45] Parte Prima, TITOLO I – Rapporti civili, art. 21 “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure...”. Fonte www.governo.it

[46] Gianluca, Gardini, Le regole dell’informazione. Principi giuridici, strumenti, casi, Bruno Mondadori, 2005, pag. 21.

[47] Oggi questi criteri distintivi sono messi in crisi dal fenomeno della “convergenza tecnologica” che, basandosi sull’uso del digitale, tende a cancellare la differenza strutturale tra i mezzi utilizzati per le comunicazioni interpersonali (cartoline, lettere) e quelli destinati alla diffusione del pensiero (giornali): oggi un unico mezzo consente la realizzazione di svariati servizi. ivi: 22.

[48] ivi: 17.

[49] ivi: 19.

[50] ivi: 26

[51] art. 3 “Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti”.

[52] Nella Relazione ad uno dei progetti (n. 1483/S), non si ritengono sufficienti per il rispetto dell’obbligo internazionalmente assunto gli art. 606 (arresto illegale), 607 (indebita limitazione di libertà personale), 608 (abuso d’autorità contro arrestati o detenuti). Per questo la proposta di legge prevede l’introduzione di un art. 593-bis il quale sancisce “Il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che infligge ad una persona, con qualsiasi atto, lesioni o sofferenze, fisiche o mentali, al fine di ottenere da essa...informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa...ha commesso...di intimorirla...è punito con la reclusione...La pena è aumentata se ne deriva una lesione personale. É raddoppiata se ne deriva la morte...” Fonte www.studiperlapace.it

[53] Fonte: “Divieto di tortura, ordinamento italiano e obblighi internazionali”, www.studiperlapace.it, 14 maggio 2002, Ferrara.

[54] Adottata durante la nona Conferenza internazionale americana, riunitasi a Bogotà nel 1948. Si compone di due capitoli: uno definisce i diritti degli individui, il secondo ne sancisce i doveri nella società.

[55] Adottata il 22 novembre 1969, a San José de Costarica, durante una conferenza specializzata sui diritti dell’uomo, convocata dal Consiglio permanente dell’OAS (Organization of the American States). La convenzione è conosciuta anche come “Patto di san José de Costarica”. É entrata in vigore il 18 luglio 1978, con il deposito dell’undicesima ratifica come disposto dall’art. 74.

[56] op. cit. nota 51. ivi: pag. 272.

[57] Article 13. Freedom of Thought and Expression “1. Everyone has the right to freedom of thought and expression. This right includes freedom to seek, receive, and impart information and ideas of all kids, regardeless of frontiers, either orally, in writing, in print, in the form of art, or through any other medium of one’s choice”.

[58] Article 4 “Every person has the right to freedom of investigation, of opinion, and of the expression and dissemination of ideas, by any medium whatsoever.” Fonte: www.centrodirittiumani.unipd.it

[59] Protetto dall’art. 1 della Dichiarazione sui diritti e doveri dell’uomo e dall’art. 4 della Convenzione.

[60] art. 1 della Dichiarazione e art. 5 della Convenzione. 

[61] art. 7 della Convenzione e art. 1, 18 e 25 della Dichiarazione.

[62] art. 8 della Dichiarazione e art. 22 della Convenzione.

[63] Adottata dall’OAS nella sessione del 1985 a Cartagena de las Indias. La Convenzione è entrata in vigore il 28 febbraio 1987.

[64] Claudio, Zanghì, La protezione Internazionale dei diritti dell’uomo, Torino, G. Giappichelli Editore, finito di stampare nel mese di dicembre 2002, pag. 265.

[65] ivi: 266-267.

[66] Adottata dall’Assemblea generale dell’OAS, nella sessione di Belem do Parà (Brasile), nel 1994. La Convenzione è entrata in vigore il 28 marzo 1996 fra Argentina, Bolivia, Costarica, Guatemala, Panama, Paraguay, Uruguay e Venezuela.

[67] Recentemente la scomparsa è stata inserita tra i crimini contro l’umanità previsti nello statuto adottato a Roma adottato a Roma nel luglio del 1998 per l’istituzione della Corte penale internazionale.

[68] ibidem.

[69] ibidem.

[70] La versione finale della dichiarazione, nata dalla proposta del presidente del Gambia, venne approvata durante il vertice dell’OUA (Organizzazione dell’Unità Africana, fondata nel 1963) tenutosi a Nairobi (Kenia) il 24-28 giugno 1981. Venne adottata dalla XVIII Conferenza dei Capi di Stato e di Governo dell’OUA il 27 giugno 1981.

[71] “nel quadro delle leggi e dei regolamenti” clausola presente nell’art. 19 sulla libertà d’espressione.

[72] Il primo documento in cui si anticipava l’idea di un’organizzazione regionale araba è stato il Protocollo d’Alessandria in Egitto, del 7 ottobre 1994: si enunciavano le linee generali del Patto della Lega Araba.

[73] Claudio, Zanghì, La protezione Internazionale dei diritti dell’uomo, Torino, G. Giappichelli Editore, finito di stampare nel mese di dicembre del 2002, pag. 329.

[74] Il Patto della Lega Araba fu sottoscritto il 22 marzo 1945 tra Iraq, Egitto, Giordania, Libano, Arabia Saudita, Siria e Yemen. Da questo Patto si sono poi sviluppate diverse convenzioni internazionali.

[75] Degli attuali 22 membri della Lega solo sette avevano, in quel momento, ottenuto una qualche forma di indipendenza: la Siria e il Libano erano ancora sotto mandato francese, la Transgiordania sotto mandato britannico e l’Iraq e l’Egitto erano anch’essi legati all’Inghilterra da trattati onerosi.

[76] L’ art. II, dove sono elencati gli scopi della Lega, elenca in maniera vaga i settori in cui attuare una cooperazione tra stati.

[77] Nel 1966 la Lega Araba, il Consiglio d’Europa, l’OAS e l’OUA, su invito del Consiglio Economico e Sociale dell’ONU, parteciparono ad una sessione della Commissione per i diritti dell’uomo dell’ONU. Questa sessione aveva lo scopo di far scambiare ai diversi organi informazioni sulle rispettive attività, sviluppate nei loro territori, a favore del rispetto dei diritti umani. La Lega Araba venne invitata a partecipare con propri programmi: per questa occasioni al Cairo venne creata una commissione ad hoc  per la creazione di un contributo arabo su questo tema; in seguito ne venne creata un’altra di commissione sempre per creare programmi in materia ( Ris. n. 2259/46 e n. 2304/46 del 1967). Vedi nota seguente.

[78] op. cit. nota 68. ivi: pag. 331.

[79] La Commissione permanente si pronunciò in favore di questo obiettivo già nel suo programma di attività del 1969.

[80] Il Progetto non venne mai discusso dal Consiglio della lega perchè ostacolato, soprattutto, dai paesi della penisola arabica che ne rimandavano sempre l’adozione in attesa dei progetti dell’OCI ( Organizzazione della Conferenza Islamica).

[81] Indetta nell’ambito delle riunioni del Consiglio dei ministri arabi della giustizia nella sede della Lega.

[82] Questo lascia presumere un disaccordo di opinioni all’interno della stessa Lega che sembra minare, ancora prima della redazione definitiva del Progetto, l’adozione di questo documento a tutela dei diritti dell’uomo.

[83] Claudio, Zanghì, La protezione Internazionale dei diritti dell’uomo, Torino, G. Giappichelli Editore, finito di stampare nel mese di dicembre 2002, pag. 335.

[84] Risoluzione n. 5437 della 102a sessione.

[85] Lega Araba e OCI.

[86] Elaborato da un comitato d’esperti di diritto musulmano, riunitosi nel dicembre del 1986 presso l’Istituto superiore internazionale di scienze criminali di Siracusa, sotto la direzione del suo presidente, l’egiziano Cherif Bassiouni, giurista musulmano.

[87] Adottata nel 1978 dopo un seminario svoltosi a Niamey (Niger) sul tema Le libertà e i diritti dell’uomo nell’Islam.

[88] A Teheran, nel dicembre del 1990, si svolge l’ultima riunione della commissione incaricata della stesura del documento. La Carta venne adottata alla 19a sessione della Conferenza dei Ministri degli affari esteri ( Ris. n. 49/19-P). La Conferenza dei Capi di Stato, tenutasi nel 1991 a Dakar, non ha preso in considerazione la Dichiarazione che è rimasta un semplice documento dei Ministri degli esteri, non avvallato dall’organo principale della Conferenza.

[89] La Shari’a. in senso ampio è la Parola, i Comandamenti; in senso ristretto, è la legge positiva nel senso degli obblighi prescritti e dei diritti accordati all’uomo dalla religione.

[90] Claudio, Zanghì, La protezione Internazionale dei diritti dell’uomo, Torino, G. Giappichelli Editore, finito di stampare nel mese di dicembre 2002. pag. 340.

[91] ibidem.

[92] art.  13 “...gli Stati proteggono l’individuo che si trovi sul suo territorio dalla tortura fisica o morale e dai trattamenti crudeli, inumani e degradanti”.

[93] ibidem.

[94] Il progetto del 1994 non ha ricevuto il numero di ratifiche necessarie e quindi non è entrato in vigore unendosi all’insieme di altre proposte sviluppate in questo ambito che non sono state ratificate.

[95] ivi: 344.

[96] Non erano presenti 15 dei 22 stati membri della Lega Araba e 37 dei 52 membri dell’OCI.

   
   

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