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Capitolo IV
Protezione e
tutela dei reporter di guerra
4.1
Body Guard: reporter armati
I giornalisti “unilaterals”, visti i pericoli che derivano dal mancato
aggregamento alle truppe, hanno deciso di crearsi una sorta di
“esercito” personale: questa è l’altra novità che è nata in Iraq sul
fronte dell’informazione.
Il caso è nato con la scelta della CNN e d’altri network, di ricorrere
a società private di body guard per la sicurezza dei propri
giornalisti “not embedded”[1].
Sono stati i fatti che hanno dimostrato che stava nascendo un nuovo
modo di fare giornalismo, un giornalismo di tipo militare.
In un comunicato stampa di Reporters sans Frontières, del 13 aprile
2003, il segretario dell’organizzazione ha commentato i fatti accaduti
a Tikrit[2]
in questo modo: “Una cosa è indossare giubbotti antiproiettili...altro
è ricorrere a società private che non esitano a sparare. Così si
finisce per non distinguere più i giornalisti dai combattenti”
[3].
I reporter armati si erano già visti in altre guerre: durante la
guerra di Corea molti giornalisti erano armati e tra gli americani
c’era chi non disdegnava l’opportunità di utilizzare le armi anche per
altri scopi, non solo come difesa; in Vietnam, nonostante la tenuta da
civili dei reporter, molti giunsero quasi a perdere la vita in scontri
a fuoco per vendicare la morte di alcuni colleghi[4].
Lì però cercavano di salvare se stessi in maniera autonoma, non
c’erano dei body guard pronti a rispondere al fuoco, non c’erano
guardie armate in grado di farti passare le frontiere solo per avere
un’esclusiva su qualcosa che altri giornalisti non hanno ancora
raccontato.
4.2 Istituti internazionali a protezione della libertà di stampa
4.2.1
International Press Institute
Nell’ottobre del 1950, 34 editori provenienti da 15 differenti Stati,
si sono incontrati presso la Columbia University di New York. Lo scopo
era la creazione di un’organizzazione globale dedicata alla promozione
e alla protezione della libertà di stampa e lo sviluppo dell’attività
giornalistica. L’idea nasceva dalla convinzione che la libertà
d’espressione e di stampa avrebbe potuto contribuire alla creazione di
un mondo migliore.
Oggi, l’IPI si è ingrandita fino a divenire un’organizzazione globale:
gli stati membri sono più di 115. Quella che era iniziata come una
piccola impresa all’inizio degli anni 50 si è espansa fino a creare
un’organizzazione che permette un dialogo tra giornalisti in tutto il
mondo. Inoltre, in diversi Stati membri, si sono creati dei Comitati
Nazionali che supportano il lavoro della IPI.
Lo scopo di questa associazione è proprio quello di creare una rete di
collegamenti per far comprendere l’importanza della libertà di stampa;
inoltre questa organizzazione si batte per la tutela dei giornalisti.
In molti stati i giornalisti sono perseguitati per la loro attività,
altri sono uccisi, imprigionati, intimiditi e torturati. Nella maggior
parte dei casi, questi atti sono compiuti da organizzazioni criminali
o da altri membri della società che non vogliono vedere le loro
attività pubblicate sui giornali. Sfortunatamente, in molti altri
paesi, queste attività intimidatorie sono attuate dalle stesse
autorità.
I cittadini di qualsiasi stato hanno il diritto di essere pienamente
informati di tutto ciò che succede nel loro territorio: solo una
stampa libera non sottoposta ad intimidazioni può farlo. Solo la
libertà di stampa e la tutela dei giornalisti può garantire che la
verità possa circolare libera.
L’ IPI sviluppa diverse attività per promuovere i suoi scopi:
costante monitoraggio dei media nel mondo; interventi in aree dove la
libertà di stampa sembra più minacciata; scritti e attività di
protesta per attirare l’attenzione dell’opinione pubblica mondiale.
Inoltre, nel 1993, è stato creato un Fondo per la Libertà di Stampa
con lo scopo di fornire all’associazione tutti i mezzi necessari per
fare delle missioni in paesi dove la libertà di espressione è in
pericolo.
L’ IPI regolarmente esamina le leggi che tutelano i media nei diversi
stati e sviluppa delle raccomandazioni ai diversi governi per fare in
modo che la legislazioni interna, riguardante l’informazione, si
adegui agli standard internazionalmente accettati che concernono la
libertà di stampa.
Ogni anno l’IPI organizza dei Congressi Mondiali che si aggiungono
alle riunioni annuali della Assemblea Generale della IPI: questi
convegni vengono organizzati ogni volta in Stati diversi e i
giornalisti intervengono per parlare delle loro esperienze. Alla
conclusione di questi meeting l’IPI stila un rapporto sulle violazioni
sviluppate contro i media: The World Press Freedom Review.[5]
4.2.2
INSI e IFJ
L’ultima[6]
pubblicazione sviluppata dal INSI[7]
ha definito il 2004 come l’anno in cui sono morti più giornalisti dal
1994: dei 117 giornalisti, traduttori, fotografi, che sono morti in
quest’anno, 42 sono morti in Iraq. L’Iraq è divenuto nel 2004 il posto
più pericoloso per gli inviati di guerra.
Il direttore della INSI, Rodney Pinder, ha commentato così questi
fatti: “Democracy owes an enormous and growing debt to these members
of the free press around the world who voluntarily put themselves in
harm’s way so that the rest of us can know the truth”[8].
Durante il World Press Freedom Day, che si è svolto a Belgrado il 2-3
maggio 2004, il Direttore Generale dell’Unesco ha detto che i
giornalisti sono sempre stati uccisi durante le guerre, ma ora il
numero è diventato davvero preoccupante.
La INSI è un Associazione Internazionale senza scopo di lucro[9]
che si dedica specificatamente alla tutela dei media e combatte contro
ogni persecuzione o intimidazione attuata verso i reporter. L’istituto
è una coalizione d’organizzazioni dei media, gruppi per la libertà di
stampa, partecipanti a campagne umanitarie che lavorano per la
creazione di una cultura riguardante la salvaguardia dei media in ogni
angolo del mondo[10].
I membri devono svolgere un’attività conforme agli scopi della INSI[11].
Questo istituto si dedica alla protezione del diritto che hanno i
giornalisti di esercitare la loro professione liberi da qualsiasi
persecuzione, attacco fisico e altre minacce. Nonostante l’INSI
comprenda che l’attività dei reporter di guerra si svolge sempre in
situazioni di pericolo, il suo lavoro si sviluppa per cercare di
eliminare quei rischi aggiunti che gravano ancora di più sui
giornalisti che già si trovano in zone di conflitto.
Per questo l’INSI ha stilato un vero e proprio Codice di Sicurezza
(Safety Code). Il codice è costituito da 10 punti, la cosa più
importante che viene sottolineata in molti articoli è la equiparazione
tra freelance e inviati di guerra. Questo credo sia un fattore
importante in contrapposizione all’eccessiva differenza posta invece
dal Pentagono tra embedded e unilaterals.
Il primo articolo pone come punto di partenza la preservazione della
vita come un diritto di base da non violare[12].
Si prosegue dicendo che la decisione di un giornalista di andare come
inviato in zone di guerra deve essere volontaria e che la mancata
adesione a questa attività non graverà sulla sua carriera.[13]
Poi si passa sui doveri del datore di lavoro: prima di essere
assegnati a zone di pericolo i giornalisti devono conoscere l’ambiente
ostile e i rischi che potrebbero incontrare[14];
inoltre, il datore di lavoro, deve controllare che l’inviato sia a
conoscenza delle condizioni sociali e politiche dei luoghi dove andrà
a svolgere la sua attività[15];
l’ultimo obbligo a carico dei datori di lavoro è quello di dotare i
propri inviati di un adeguato equipaggiamento[16].
Si passa poi agli obblighi a carico dei giornalisti: tutti gli inviati
devono, infatti, munirsi di un’assicurazione personale, soprattutto
che riguardi qualsiasi danno alla loro persona[17].
Altri due punti sono presi in considerazione: uno è che i giornalisti
sono degli osservatori neutrali che non possono avere armi da fuoco[18];
l’altro è che i governi e i militari devono vigilare sull’incolumità
dei giornalisti[19].
L’ International Federation of Journalists (IFJ)[20]è
la più grande organizzazione mondiale di giornalisti. É stata creata
nel 1926, rilanciata nel 1946, la forma definitiva è quella del 1952.
Oggi sono più di 100 i paesi che sono rappresentati. É un’Associazione
Internazionale senza scopo di lucro.[21]
L’ IFJ è una confederazione di sindacati dei giornalisti[22]:
non aderisce a nessun schieramento politico ed è promotrice dei
diritti umani, della democrazia e del pluralismo. Crede nella libertà
d’espressione politica e culturale, difende i sindacati e gli altri
diritti umani di base. Inoltre l’IFJ è il rappresentante dei
giornalisti presso l’ONU e all’interno dei sindacati internazionali.
La politica da attuare è decisa dal Congresso che si riunisce ogni 3
anni, le sue decisioni sono poi attuate dal Segretariato che ha sede a
Bruxelles sotto la direzione di un Comitato Esecutivo eletto.
L’ IFJ sviluppa la sua attività sempre con lo scopo di tutelare gli
inviati di guerra, per questo anch’essa ha stilato un insieme di punti
per la salvaguardia dei reporter, si tratta del Code of Practice for
the Safe Conduct of Journalism[23].
Molti articoli sono simili a quelli dell’INSI: si parte
dall’equipaggiamento che deve essere provvisto di mezzi di primo
soccorso, vestiti di protezione[24].
Altri articoli che introducono delle novità rispetto al Codice della
INSI sono: articolo 3 dove si evince che le autorità pubbliche devono
informare il loro personale del bisogno di rispettare i diritti dei
giornalisti[25].
Anche in questi articoli viene menzionato un fattore importante: le
organizzazioni nell’ambito della comunicazione devono proteggere anche
i giornalisti freelance, essi devono ricevere le stesse protezioni e
la stessa possibilità di usufruire di attrezzature adeguate per
svolgere il loro lavoro[26].
4.3
Il diritto internazionale umanitario tutela i reporter di guerra
Il diritto internazionale umanitario tutela i reporter di guerra in
quanto persone civili: questo è quanto deriva dall’applicazione della
Convenzione di Ginevra per la protezione delle persone civili in tempo
di guerra. La tutela viene comunque estesa grazie all’applicazione
dell’art. 79 del I Protocollo aggiuntivo: in questo caso la tutela
viene applicata proprio alla figura dell’inviato di guerra.
Queste tutele sono il punto di partenza per il lavoro del reporter:
tutte le altre Carte o Codici di sicurezza che sono presi in esame in
questo capitolo hanno origine dalle Convenzioni di Ginevra.
Purtroppo[27],
il diritto internazionale umanitario non è riuscito ad imporsi
definitivamente sulla scena internazionale: le quattro Convenzioni di
Ginevra, nonostante abbiano ottenuto un altissimo numero di ratifiche,
non hanno ottenuto molta rilevanza nella fase di applicazione delle
norme. L’art. 1[28]
comune a tutte le Convenzioni, prevede l’obbligo di tutti gli Stati
contraenti di rispettare e far rispettare le norme del diritto
internazionale umanitario: ogni Stato deve fare il possibile perchè le
norme delle Convenzioni vengano rispettate ed applicate. Ma l’attività
che le Convenzioni vorrebbero che si attuasse a livello statale, non è
solo quella dell’applicazione del diritto umanitario quando il
conflitto è già in atto: le Convenzioni hanno cercato di ipotizzare un
sistema di diritti preventivi: applicabili nelle fase iniziali del
conflitto. Di seguito sono analizzati la IV Convenzione di Ginevra e
il I Protocollo aggiuntivo facendo riferimento alla specifica tutela
prevista per gli inviati di guerra.
4.3.1 IV
Convenzione per la protezione delle persone civili in tempo di guerra
La popolazione civile è il soggetto principale a cui vengono applicate
le norme di tutela previste in questa Convenzione. I civili hanno il
diritto al rispetto della persona, dell’onore, di essere trattati con
umanità e protetti da qualsiasi atto di violenza. Sono vietate le
brutalità, gli attentati alla vita, le pene corporali, le torture, le
mutilazioni, le coercizioni fisiche e morali per ottenere
informazioni.
Questa Convenzione richiede il rispetto della persona umana in tempo
di guerra, questo include il rispetto dei giornalisti che prima di
tutto sono esseri umani.
In questa Convenzione la tutela nei confronti dei reporter di guerra
viene sviluppata perchè considerati persone civili come definito
all’art. 4[29].
Un articolo molto importante e comune a tutte e quattro le Convenzioni
è l’art. 3[30]
: questo specifica quali sono le azioni che rimangono “in ogni tempo e
luogo” vietate nei confronti delle “persone che non partecipano
direttamente alle ostilità”. L’applicazione di questo articolo è molto
importante perchè definisce tutto ciò che non deve essere fatto nei
confronti di una persona per non violare il suo diritto alla vita: tra
queste hanno rilevanza, hai fini della nostra analisi, il divieto di
“assassinio in tutte le sue forme” e più specificatamente “la cattura
di ostaggi”. Altri articoli poi specificano meglio quali atti non
devono essere attuati contro le persone protette e i diritti di queste
ultime: art. 27[31]
rispetto della persona e trattamenti umani; art. 31[32]
divieto di coercizione; art. 32[33]
divieto di qualsiasi brutalità contro le persone protette; art. 34[34]
vieta la cattura di ostaggi. Quest’ultimo articolo credo che sia molto
importante: la maggior parte dei giornalisti, che svolgevano la loro
attività in zone di guerra, i quali sono stati sottoposti a minacce,
che a volte sono giunte fino alla morte, si trovavano nella posizione
di ostaggi in mano a gruppi che non appartenevano all’esercito
regolare. Si può quindi comprendere che i casi in cui le Convenzioni
non vengono applicate sono quelli in cui la violazione dei diritti è
sviluppata da gruppi di dissidenti o da guerriglieri che vanno contro
al potere centrale e non applicano ( per mancata conoscenza o per
volontà) le norme del diritto internazionale.
Tenendo presente questo fattore, la Convenzione prevede all’art. 144[35]
che gli Stati contraenti portino a conoscenza di tutti, compresa la
popolazione le norme presenti in questo Documento. Un altro obbligo a
carico degli Stati è previsto nell’art. 146[36]:
sviluppare un’attività sanzionatoria nei confronti di coloro che hanno
violato le norme previste nella carta.
Purtroppo, guardando ai fatti accaduti in questi anni nell’ambito
internazionale, riguardante l’attività dei reporter, si comprende che
sono poche le norme che sono realmente attuate per tutelare questa
professione forse perchè oggi l’informazione ha troppo potere, per
questo coloro che devono “fare informazione” sono sempre sottoposti a
minacce, perchè chi è al potere o chi vuole raggiungerlo non vuole far
conoscere all’opinione pubblica mondiale i mezzi che vengono
utilizzati per perseguire i loro obbiettivi.
4.3.2 Il
I Protocollo aggiuntivo
Fondamentale dal punto di vista della tutela per gli inviati di guerra
è il I Protocollo aggiuntivo alla Convenzioni di Ginevra[37].
In primo luogo, sono molto importati alcune frasi presenti nel
preambolo: una prima parte fa comprendere come questo Protocollo e le
Convenzioni derivino dalla Carta delle Nazioni Unite, che acquisisce
in questo contesto il valore di Carta “suprema” nell’ambito
internazionale del diritto[38];
in secondo si precisa che le norme contenute in questi documenti
saranno applicati a qualsiasi tipo di conflitto armato[39].
Quest’ ultimo articolo è molto importante perchè sancisce
l’applicabilità delle norme anche in quei conflitti dove non esiste
una dichiarazione di guerra, anche in quei conflitti interni: questi
sono i luoghi dove i giornalisti rischiano di più.
Ma il punto rilevante in questo protocollo è l’art 79. Questo articolo
ha come titolo “Misure di protezione dei giornalisti”, accanto alle
tutele che sono sancite per le associazioni umanitarie e di soccorso,
questo protocollo ha previsto questa norma specifica. Nella punto 1[40]
si definiscono i giornalisti persone civili ai sensi dell’art. 50[41]
del Protocollo stesso: anche in questo caso si vuole sottolineare che
la tutela parte dal fatto che i giornalisti sono persone; nel secondo
paragrafo si conclude che essendo persone civili saranno tutelate da
queste norme solo nel caso in cui le loro azioni non ledano la
definizione stessa di persona civile[42].
L’ultimo paragrafo definisce il modo in cui i giornalisti potranno
essere riconosciuti: tramite una carta d’identità che definirà la loro
persona come inviato[43].
Dall’analisi di questo articolo si vede come la tutela che si vuole
sviluppare è di due tipi: una basata sull’essenza stessa della
persona, il giornalista come civile, come persona che ha dei diritti
innati che devono essere tutelati; e poi una tutela più specifica che
si collega alla professione stessa, una tutela che comprende i rischi
di questa attività.
4.4
Le proposte nate
in Europa
4.4.1
Carta Europea dei diritti dell’informazione e Carta di Gubbio
Al termine del primo Forum dell’informazione svoltosi a Gubbio dal 15
al 17 ottobre 1999, è stata proposta la Carta Europea dei diritti
dell’informazione. A proporla è stato l’Osservatorio internazionale
sulla libertà d’informazione (OLI), costituito dall’associazione
“Informazione Senza Frontiere” (Acli, Arci, FNSI) e dalla regione
Toscana. "Il principio della libertà d’espressione e, quindi, della
libertà di stampa è uno degli elementi di base della vita democratica
di ogni paese" : così si legge all'inizio del manifesto con cui ci si
impegna a elaborare presto il testo della Carta. La necessità della
Carta viene dal fatto che tale principio pur formalmente riconosciuto
è frequentemente calpestato. Proseguendo nella lettura di quello che
potrebbe essere il preambolo si sottolineano proprio le violazioni a
questo diritto “...si verificano casi di repressione, intimidazione e
minacce nei confronti dei giornalisti per la loro attività
professionale”. L’obiettivo della Carta è di combattere ogni forma di
limitazione, più o meno violenta, della libertà di stampa, del diritto
di cronaca, intimidazione e di violenza dei giornalisti. I promotori,
invitano poi gli organi dell’UE a prendere in esame questo Manifesto e
richiedono che i nuovi Stati che entreranno a far parte dell’Unione
accolgano nella propria legislazione i principi delineati dalla Carta.
Questa Carta rispetto ai Codici visti per l’INSI, IPI e IFJ sviluppa
una tutela più locale, ma è importante che esista anche questa forma
di tutela perchè oggi esistono stati democratici dove la libertà
d’espressione è prontamente violata. Due articoli importanti sono:
art. 2 che parla del divieto d’arresto e detenzioni arbitrarie per le
opinioni espresse[44];
art. 3 dove si menziona l’importanza di sviluppare un’attività di
monitoraggio in modo che i giornalisti non possano subire minacce o
intimidazioni
[45].
Sempre a Gubbio, il 21 maggio 2004, il Comitato per la libertà e il
diritto all’informazione ha approvato la Carta di Gubbio
sull’informazione europea.
La proposta di questo documento a livello europeo è giunta
dall’analisi dei processi di consolidamento che si stanno sviluppando
in Europa: l’unione non deve svilupparsi solo a livello economico. La
garanzia della libertà d’espressione come diritto dei cittadini
dell’Unione definisce il margine di democrazia degli Stati.
La carta ribadisce l’importanza dei diritti, tra questi: il diritto
alla libertà dell’informazione, alla libertà della ricerca, alla
libertà della comunicazione, alla libertà di espressione culturale.
Conclude affermando che queste libertà rappresentano diritti civili
insopprimibili per tutti i cittadini dell’Unione Europea. Negli altri
punti affronta temi attuali: separazione del potere economico e
mediatico da quello politico, a salvaguardia della democrazia;
sviluppo del prodotto audiovisivo europeo
[46].
4.4.2
Carta di Firenze
per un giornalismo libero
Durante un convegno internazionale tenutosi a Firenze, il 3-4 dicembre
2004, intitolato “Giornalisti, Journalists, Sahafyun – Giornalismo e
democrazia in Europa e Medio Oriente”, organizzato da Informazione
senza frontiere, è stata varata questa Carta. La Carta è stata
sottoscritta da diverse associazioni: IFJ, Fnsi, Ordine dei
Giornalisti, Al Jazeera, Amnesty International.
Il primo punto della Carta di Firenze definisce bene gli obiettivi
che questo convegno si prefigge di raggiungere: “I giornalisti
dovranno essere uomini liberi che agiscono secondo principi etici e
deontologici universalmente riconosciuti e tutelati e dovranno
rifiutare di farsi promotori di campagne d’odio, violenza,
discriminazione sviluppate nei confronti di singoli individui o
comunità.”.
Questo incontro è stato promosso dalla Isf
[47], si è trattato di un
“incontro” tra operatori dell’informazione italiani e stranieri,
compresi giornalisti israeliani e palestinesi e il portavoce di Al
Jaeera, Jihad Ballout.
Il segretario dell’Isf ha portato a conoscenza dei presenti la volontà
della medesima associazione di creare, proprio a Firenze, un
“osservatorio internazionale per monitorare i crimini contro i
giornalisti”. Inoltre proprio per garantire il diritto d’accesso
all’informazione da parte d’ogni popolo, durante il convegno, si è
chiesto all’UE e all’ONU di emanare delle nuove norme per tutelare
questo diritto. Le associazioni presenti sono d’accordo nell’affermare
che questo diritto può essere tutelato solo grazie a norme che
garantiscano l’incolumità dei giornalisti nei luoghi di guerra.
Inoltre, al di fuori delle aree di crisi è importante, la presenza di
una tutela contro attacchi perpetrati da governi o gruppi criminali
sviluppati contro i giornalisti
[48].
4.4.3
La tutela in Italia
I giornalisti, in Italia, sono rappresentati sindacalmente dalla FNSI[49].
Nel 1877 a Roma nasceva l’Associazione Stampa Periodica Italiana. In
seguito negli anni si erano create diverse associazioni di stampa
regionali che, nel 1908, danno vita alla Federazione Nazionale della
Stampa Italiana. Nel 1909, a Bologna, si tiene il primo congresso
della FNSI i quali avranno poi cadenza annuale. Nel 1924 c’è l’ultimo
incontro prima che il fascismo ne decreti lo scioglimento per
incorporarla nel sindacato unico filo governativo. Solo il 26 luglio
1943, a Roma, 27 giornalisti si riuniscono per la prima volta dopo
quasi vent’anni a Palazzo Marignoli. Si tratta dell’atto formale della
ricostituzione del sindacato dopo il suo scioglimento nel ’24.
Questa Federazione è un’organizzazione arbitraria che ha la
rappresentanza e la tutela morale, professionale e materiale della
categoria.[50]
L’iscrizione alla Federazione non è obbligatoria; chi si iscrive
aderisce territorialmente alle associazioni regionali e interregionali
di stampa.
Le principali funzioni svolte dalla FNSI sono: difendere la libertà di
stampa e d’informazione; difendere l’autonomia dei giornalisti nei
confronti dei pubblici poteri; difendere l’unità della categoria a
fronte di tentativi di discriminazione.
L’ente che si occupa dell’assistenza è Inpgi[51],
intitolato a Giovanni Amendola. Istituito nel 1926, è stato
privatizzato alla fine del Novecento. Con legge del 20 dicembre 1951,
è stato riconosciuto all’Inpgi il carattere sostitutivo di tutte le
forme di previdenza e assistenza obbligatoria nei confronti dei
giornalisti professionisti ad esso iscritti.[52]
L’istituto ha sede a Roma e il territorio nazionale è suddiviso in 19
circoscrizioni che coincidono con le aree di competenza degli Ordini
regionali.[53]
I giornalisti che svolgono attività dipendente hanno l’obbligo di
iscrizione all’Inpgi, mentre quelli che lavorano come liberi
professionisti devono iscriversi alla Gestione previdenziale separata
per il lavoro autonomo.[54]
Analizzando il Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico[55],
con riferimento alla tutela dei reporter di guerra, si nota come non
ci sia menzione alcuna di una qualche forma di tutela specifica a
favore di quest’ultimi. Inoltre il contratto ha un carattere
prettamente economico. Gli unici articoli che potrebbero essere
applicati agli inviati di guerra come forma di tutela sono l’art. 21[56]
che definisce i caratteri dell’assistenza sviluppata dalla Inpgi;
l’art. 31[57]
che parla dell’indennità in caso di morte. L’unico che accenna alla
figura dell’inviato è l’art. 39[58]
che prevede un’integrazione alle forme d’assistenza già previste.
Note:
[1]Amedeo, Ricucci, La guerra in diretta. Iraq, Palestina, Afghanistan, Kosovo: il volto nascosto dell’informazione televisiva, Bologna, Edizioni Pendragon, 2004, pag. 104.
[2]A Tikrit, il 12 aprile 2003, una troupe della CNN ha risposto al fuoco aperto da un gruppo di fedayin che ne ostacolava l’ingresso nella città. A sparare sono state proprio i body guard di Brent Sadler, volto noto del network di Atlanta. Queste guardie del corpo erano ex militari americani ed inglesi, della Delta Force e della SAS, ingaggiati da una società chiamata Ake Group specializzata in operazioni in “ambienti ostili”. ibidem.
[3] ivi: 105.
[4] M., Ravizza, Reporter di Guerra, www.reporterassociati.org.
[5] International Press Istitute, www.freemedia.at: sito ufficiale IPI.
[6] Fonte www.newssafety.com: sito ufficiale della INSI.
[7] International News Safety Institute.
[8] “ La democrazia ha un grosso debito con questi rappresentati della libertà di stampa nel mondo, i quali, volontariamente, hanno messo se stessi nelle mani del male così che il resto di noi potesse sapere la verità”.
[9] Constitution, Section II: Character, art. 2 “The International News Safety Institute is an Association Internationale Sans But Lucratif as defined under Belgian law.”.
[10] Constitution, Section II: Character, art. 1 “ The Institute is a confederation of media organisations, press freedom groups, unions representing journalist and media staff, journalism educators, media development groups, and individuals.”.
[11] Constitution, Section IV: Membership, art. 6 “The Institute may admit...institutions whose constitutions and activities are constistent with the characterand objects of the Institute and which conform to the following definitions: a) It is committed to actions in defence of the safety and security of journalist and media staff and will adhere to the INSI safety code .b) It is a supporter of media freedom in accordance with the United Nations Universal Declaration of Human Rights, Article 19”.
[12] art. 1 “The preservation of life and safety is paramount.”.
[13] art. 2 “Assignemnets to war and other danger zones must be voluntary...No career should suffer as a result of refusing a dangerous assignment.”.
[14] art. 3 “All journalists and media staff must receive appropriate hostile environment and risk awareness training before being assigned to a danger zone. Employers are urged to make this mandatory.”.
[15] art. 4 “Employers hould ensure before assignment that journalist are fully un to date on the political, physical and social conditions prevaling where they are due to work.”.
[16] art. 5 “Employers must provide efficient safety equipment and medical and health safeguard...to all staff and freelances assigned to hazardous locations.”.
[17] art. 6 “All journalist should afforded personal insurance while working in hostile areas, including cover against personal injury and death. There should be no discrimination between staff and freelances”.
[18] art. 8 “Journalist are neutral observers. No member of the media should carry a firearm in the course of their work.”.
[19] art. 9 “Goverments and all military and security forces are urged to respect the safety of journalists in their areas of operation, wheter or not accompanying their own forces.”.
[20] Fonte www.ifj.org: sito ufficiale Ifj.
[21] Constitution, as agreed by the 25th IFJ Congress, Athens, 24-29 May 2004, Section II: Character, art. 2 “b) The International Federation of Journalists is an Association Internationale Sans But Lucratif as defined under Belgian law.”.
[22] Constitution, as agreed by the 25th IFJ Congress, Athens, 24-29 May 2004, Section II: Character, art. 2 “a) The International Federation of Journalist is a confederation of journalist’ trade unions.”.
[23] Codice pratico per la salvaguardia del giornalismo.
[24] art. 1 “Journalist and other media staff shall be properly equipped for all assignments including the provision of first-aid materials, communication tools, adequate transport facilities and, where necessary, protective clothing.”.
[25] art 3. “Public authorities shall inform their personnel of the need to respect the rights of journalists and shall instruct them to respect the physical integrity of journalists and media staff while at work.”.
[26] art. 6 “Media organisations shall protect freelance or part-time employees. They must receive, on an equal basis, the same social protection and access to training and equipment as that made available to fully employed staff.”.
[27] Claudio, Zanghì, La protezione internazionale dei diritti dell’uomo, Torino, G. Giappichelli Editore, 2002 pag. 422.
[28] art. 1 “Le parti contraenti si impegnano a rispettare e a far rispettare la presente Convenzione in ogni circostanza”.
[29] TITOLO I: Disposizioni generali. art. 4 “Sono protette dalla Convenzione le persone che , in un momento o in modo qualsiasi si trovino, in caso di conflitto o di occupazione, in potere di una Parte in conflitto o di una potenza occupante, di cui essi non siano cittadini. I cittadini di uno Stato, che non sia vincolato dalla Convenzione, non sono protetti dalla stessa”.
[30] cfr. nota 11.
[31] TITOLO III: Statuto e trattamento delle persone protette, art. 27 “Le persone protette hanno diritto, in ogni circostanza, al rispetto della loro persona, del loro onore...Esse saranno trattate sempre con umanità e protette, in particolare, contro qualsiasi atto di violenza o d’intimidazione...”.
[32] TITOLO III: Statuto e trattamento delle persone protette, art. 31 “Nessuna coercizione di carattere fisico o morale potrà essere esercitata sulle persone protette...”.
[33] TITOLO III: Statuto e trattamento delle persone protette, art. 32 “ ...proibita qualsiasi misura atta a cagionare sia sofferenze fisiche, sia lo sterminio delle persone protette...Questo divieto concerne non solo l’assassinio, la tortura, le pene corporali, le mutilazioni, ..., ma anche qualsiasi brutalità, sia essa compiuta da agenti civili o da agenti militari”.
[34] TITOLO III: Statuto e trattamento delle persone protette, art. 34 “La cattura di ostaggi è vietata”.
[35] TITOLO IV: Esecuzione della Convenzione, art. 144 “Le Alte Parti contraenti s’impegnano a diffondere,..., in tempo di pace e in tempo di guerra, il testo della presente Convenzione nei loro rispettivi paesi...che i principi siano conosciuti da tutta la popolazione”.
[36]TITOLO IV: Esecuzione della Convenzione, art. 146 “Le Alte Parti contraenti si impegnano a prendere ogni misura legislativa necessaria per stabilire sanzioni penali adeguate da applicarsi alle persone che abbiano commesso o dato ordine di commettere una delle infrazioni gravi alla presente Convenzione...Ogni parte contraente avrà l’obbligo di ricercare le persone imputate di aver commesso o di aver dato l’ordine di commettere una di dette infrazioni gravi e dovrà, qualunque sia la loro nazionalità, deferirle ai propri tribunali”.
[37] Ratificato dall’Italia con legge 11 dicembre 1985, n. 762 (in Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303, del 27 dicembre 1985). Il protocollo è stato adottato con atto finale a Ginevra l’8 giugno 1977 dalla Conferenza per la riaffermazione e lo sviluppo del diritto internazionale umanitario applicabile nei conflitti armati e aperti alla firma a Berna il 12 dicembre 1977.
[38] Preambolo “...nessuna disposizione del presente Protocollo o delle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 può essere interpretata nel senso di legittimare o autorizzare un qualsiasi atto di aggressione o un qualsiasi altro impiego della forza incompatibile con la Carta delle Nazioni Unite...”.
[39] Preambolo “...le disposizioni delle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 e del presente Protocollo devono essere pienamente applicate in ogni circostanza a tutte le persone protette da detti strumenti, senza alcuna distinzione sfavorevole fondata sulla natura o l’origine del conflitto armato, o sulle cause invocate dalle Parti in conflitto, o ad esse attribuite...”.
[40] art. 79 “1. I giornalisti che svolgono missioni professionali pericolose nelle zone di conflitto armato saranno considerati come persone civili ai sensi dell’art. 50 paragrafo 1”.
[41] art 50 “1. É considerata civile ogni persona che non appartiene a una delle categorie indicate nell’art. 4 A. 1), 2), 3), e 6) della III Convenzione, e nell’art. 43 del presente Protocollo. In caso di dubbio la detta persona sarà considerata civile”.
[42] art. 79 “2. Essi saranno protetti in quanto tali conformemente alle Convenzioni e al presente Protocollo, a condizione che si astengano da qualsiasi azione ledente il loro statuto di persone civili...”.
[43] art. 79 “ 3. Essi potranno ottenere una carta d’identità...Tale carta, che sarà rilasciata dal governo dello Stato di cui sono cittadini o sul cui territorio risiedono, o nel quale si trova l’agenzia o l’organo di stampa che li impiega, attesterà la qualifica di giornalista del suo titolare”.
[44] art. 2 “Evitare arresti e detenzioni arbitrarie per le opinioni espresse da qualunque cittadino e ad eliminare dalla propria legislazione qualsiasi norma (come quelle relative alla diffamazione) che preveda l’arresto o la reclusione di giornalisti per opinioni o notizie diffuse nell’ambito della propria attività professionale, a meno che esse non configurino reati diversi, come lo spionaggio o l’attentato alla sicurezza dello Stato”.
[45] Fonte www.peacelink.it/mediawatch.
[46] Fonte www.odg.mi.it/gubbio.htm. Sito dell’Ordine dei Giornalisti, Consiglio regionale della Lombardia.
[47] Informazione senza frontiere.
[48] Fonte www.reporterassociati.org.
[49] Federazione Nazionale della Stampa Italiana.
[50] AA.VV, Le guide del Mulino. Professione giornalista, Bologna, Edizioni il Mulino, 2002, pag. 95.
[51] Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani.
[52]AA.VV, Le guide del Mulino. Professione giornalista, Bologna, Edizioni il Mulino, 2002, pag. 96.
[53] Ordine dei giornalisti è lo strumento giuridico, istituito per legge, che ha il compito di disciplinare la professione e assicurare la tenuta dell’albo e il corretto esercizio deontologico da parte degli iscritti. L’ Albo dei giornalisti è un insieme di elenchi tenuti dall’Ordine in cui sono registrati coloro che hanno ottenuto l’iscrizione nei diversi registri (dei praticanti, dei professionisti, dei pubblicisti). ivi: 21
[54] In particolare sono tenuti a versare contributi all’Inpgi 2 tutti gli iscritti all’Ordine che svolgono attività giornalistica autonoma in via abituale e professionale ( ad esempio un freelance). ibidem.
[55] Stipulato in data 11 aprile 2001 a Roma, presso il Ministero del Lavoro e delle Previdenza Sociale alla presenza del Sottosegretario Sen. Ornella Piloni assistita dalla D.ssa Maria Teresa Ferraro e dalla D.ssa Erminia Vigiani, la FNSI e la FIEG (Federazione Italiana Editori Giornali). Il contratto è entrato in vigore il 1 marzo 2001 con scadenza il 28 Febbraio 2005.
[56] art. 21 “L’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI) «Giovanni Amendola» attua la previdenza e l’assistenza a favore dei giornalisti professionisti e dei praticanti secondo le norme di legge e del presente contratto, in particolare eroga:...il trattamento in caso d’infortunio...” Fonte: www.fnsi.it.
[57] art. 31 “ Nel caso i morte del giornalista, l’editore sarà tenuto a versare immediatamente al coniuge, ai figli..., un’indennità pari a quelle che sarebbero spettate al giornalista in caso di licenziamento...”Fonte: www.fnsi.it.
[58] art. 39 “...agli inviati...viene riconosciuto il diritto ad una assicurazione integrativa a totale carico dell’azienda per i danni riportati in attività di servizio o per causa di servizio, anche in conseguenza di attentati, aggressioni...” Fonte: www.fnsi.it
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